Legge 12 Ottobre 1993 n. 413 

Norme sull'obiezione di coscienza alla 
sperimentazione animale

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 16 ottobre 1993 n. 244)

Art. 1
Diritto di obiezione di coscienza

I cittadini che, per obbedienza alla 
coscienza, nell'esercizio del diritto 
alle liberta' di pensiero, coscienza 
e religione riconosciute dalla 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, dalla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle liberta' fondamentali e dal 
Patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici, si 
oppongono alla violenza su tutti gli 
esseri viventi, possono dichiarare 
la propria obiezione di coscienza ad 
ogni atto connesso con la 
sperimentazione animale. 

Art. 2
Effetti della dichiarazione di 
obiezione di coscienza

I medici, i ricercatori e il 
personale sanitario dei ruoli dei 
professionisti laureati, tecnici
ed infermieristici, nonché gli 
studenti universitari interessati, 
che abbiano dichiarato la propria 
obiezione di coscienza, non sono 
tenuti a prendere parte 
direttamente alle attivita' e agli 
interventi specificamente e 
necessariamente diretti alla 
sperimentazione animale. 

Art. 3
Modalita' per l'esercizio del diritto

L'obiezione di coscienza e' dichiarata 
all'atto della presentazione della 
domanda di assunzione o di 
partecipazione a concorso. 
Gli studenti universitari dichiarano 
la propria obiezione di coscienza al 
docente del corso, nel cui ambito si 
possono svolgere attivita' o interventi 
di sperimentazione animale, al momento 
dell'inizio dello stesso. 
La dichiarazione di obiezione di 
coscienza puo' essere revocata in 
qualsiasi momento. In sede di prima 
applicazione della presente legge, 
l'obiezione di coscienza e' dichiarata 
dall'interessato al responsabile della 
struttura presso la quale si svolgono 
attivita' o interventi di sperimentazione 
animale, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge stessa. 

Tutte le strutture pubbliche e private 
legittimate a svolgere sperimentazione 
animale hanno l'obbligo di rendere noto 
a tutti i lavoratori e gli studenti il 
loro diritto ad esercitare l'obiezione 
di coscienza alla sperimentazione 
animale. Le strutture stesse hanno 
inoltre l'obbligo di predisporre un 
modulo per la dichiarazione di 
obiezione di coscienza alla 
sperimentazione animale a norma della 
presente legge. 

Art. 4
Divieto di discriminazione

Nessuno puo' subire conseguenze 
sfavorevoli, per essersi rifiutato di 
praticare o di cooperare all'esecuzione 
della sperimentazione animale. 
I soggetti che ai sensi dell'articolo 
1 dichiarino la propria obiezione di 
coscienza alla sperimentazione animale 
hanno diritto, qualora siano lavoratori 
dipendenti pubblici e privati, ad essere 
destinati, nell'ambito delle dotazioni 
organiche esistenti, ad attivita' diverse 
da quelle che prevedono la sperimentazione 
animale, conservando medesima qualifica e 
medesimo trattamento economico. 
Nelle universita' gli organi competenti 
devono rendere facoltativa la frequenza 
alle esercitazioni di laboratorio in cui 
e' prevista la sperimentazione animale. 
All'interno dei corsi sono attivate, entro 
l'inizio dell'anno accademico successivo 
alla data di entrata in vigore della 
presente legge, modalita' di insegnamento 
che non prevedano attivita' o interventi 
di sperimentazione animale per il 
superamento dell'esame. Le segreterie di 
facolta' assicurano la massima pubblicita' 
del diritto all'obiezione di coscienza 
alla sperimentazione animale.