Legge 12 Ottobre 1993 n. 413
Norme sull'obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 16 ottobre 1993 n. 244)
Art. 1
Diritto di obiezione di coscienza
I cittadini che, per obbedienza alla
coscienza, nell'esercizio del diritto
alle liberta' di pensiero, coscienza
e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali e dal
Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici, si
oppongono alla violenza su tutti gli
esseri viventi, possono dichiarare
la propria obiezione di coscienza ad
ogni atto connesso con la
sperimentazione animale.
Art. 2
Effetti della dichiarazione di
obiezione di coscienza
I medici, i ricercatori e il
personale sanitario dei ruoli dei
professionisti laureati, tecnici
ed infermieristici, nonché gli
studenti universitari interessati,
che abbiano dichiarato la propria
obiezione di coscienza, non sono
tenuti a prendere parte
direttamente alle attivita' e agli
interventi specificamente e
necessariamente diretti alla
sperimentazione animale.
Art. 3
Modalita' per l'esercizio del diritto
L'obiezione di coscienza e' dichiarata
all'atto della presentazione della
domanda di assunzione o di
partecipazione a concorso.
Gli studenti universitari dichiarano
la propria obiezione di coscienza al
docente del corso, nel cui ambito si
possono svolgere attivita' o interventi
di sperimentazione animale, al momento
dell'inizio dello stesso.
La dichiarazione di obiezione di
coscienza puo' essere revocata in
qualsiasi momento. In sede di prima
applicazione della presente legge,
l'obiezione di coscienza e' dichiarata
dall'interessato al responsabile della
struttura presso la quale si svolgono
attivita' o interventi di sperimentazione
animale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
Tutte le strutture pubbliche e private
legittimate a svolgere sperimentazione
animale hanno l'obbligo di rendere noto
a tutti i lavoratori e gli studenti il
loro diritto ad esercitare l'obiezione
di coscienza alla sperimentazione
animale. Le strutture stesse hanno
inoltre l'obbligo di predisporre un
modulo per la dichiarazione di
obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale a norma della
presente legge.
Art. 4
Divieto di discriminazione
Nessuno puo' subire conseguenze
sfavorevoli, per essersi rifiutato di
praticare o di cooperare all'esecuzione
della sperimentazione animale.
I soggetti che ai sensi dell'articolo
1 dichiarino la propria obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale
hanno diritto, qualora siano lavoratori
dipendenti pubblici e privati, ad essere
destinati, nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti, ad attivita' diverse
da quelle che prevedono la sperimentazione
animale, conservando medesima qualifica e
medesimo trattamento economico.
Nelle universita' gli organi competenti
devono rendere facoltativa la frequenza
alle esercitazioni di laboratorio in cui
e' prevista la sperimentazione animale.
All'interno dei corsi sono attivate, entro
l'inizio dell'anno accademico successivo
alla data di entrata in vigore della
presente legge, modalita' di insegnamento
che non prevedano attivita' o interventi
di sperimentazione animale per il
superamento dell'esame. Le segreterie di
facolta' assicurano la massima pubblicita'
del diritto all'obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale.
|