Legge 14 agosto 1991, n.281

Legge quadro in materia di animali di affezione 
e prevenzione del randagismo
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 
1991, n. 203)



Art. 1 Principi generali 

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli 
animali di affezione, condanna gli atti di 
crudelta'contro di essi, i maltrattamenti ed il 
loro abbandono, al fine di favorire la corretta 
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la 
salute pubblica e l'ambiente. 

Art. 2 

Trattamento dei cani e di altri animali di 
affezione Il controllo della popolazione dei 
cani e dei gatti mediante la limitazione delle 
nascite viene effettuato, tenuto conto del 
progresso scientifico, presso i servizi 
veterinari delle unita' sanitarie locali. 

I proprietari o detentori possono ricorrere a 
proprie spese agli ambulatori veterinari 
autorizzati delle societa' cinofile, delle 
societa' protettrici degli animali e di privati. 
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque 
ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 
dell'articolo 4, non possono essere soppressi. 

I cani catturati o comunque provenienti dalle 
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, 
non possono essere destinati alla 
sperimentazione. 
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, 
sono restituiti al proprietario o al detentore. 

I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' 
i cani presso le strutture di cui al comma 1 
dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non 
reclamati entro il termine di sessanta giorni 
possono essere ceduti a privati che diano 
garanzie di buon trattamento o ad associazioni 
protezioniste, previo trattamento profilattico 
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre 
malattie trasmissibili. 

I cani ricoverati nelle strutture di cui al 
comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto 
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del 
regolamento di polizia veterinaria approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
8 febbraio 1954, n. 320, e successive 
modificazioni, possono essere soppressi in 
modo esclusivamente eutanasico, ad opera di 
medici veterinari soltanto se gravemente 
malati, incurabili o di comprovata 
pericolosita'. 

E' vietato a chiunque maltrattare i gatti 
che vivono in liberta'. I gatti che vivono 
in liberta' sono sterilizzati dall'autorita' 
sanitaria competente per territorio e 
riammessi nel loro gruppo. 
I gatti in liberta' possono essere soppressi 
soltanto se gravemente malati o incurabili. 
Gli enti e le associazioni protezioniste 
possono, d'intesa cone le unita' sanitarie 
locali, avere in gestione le colonie di gatti 
che vivono in liberta', assicurandone la cura 
della salute e le condizioni di soppravvivenza. 
Gli enti e le associazioni protezioniste 
possono gestire le strutture di cui al comma 
1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario 
dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria 
locale. 
Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 
possono tenere in custodia a pagamento cani di 
proprieta' e garantiscono il servizio di pronto 
soccorso. 


Art. 3 

Competenze delle regioni 

Le regioni disciplinano con propria legge, entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'istituzione dell'anagrafe 
canina presso i comuni o le unita' sanitarie 
locali nonche' le modalita' per l'iscrizione 
a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario 
o al detentore della sigla di riconoscimento 
del cane, da imprimersi mediante tatuaggio 
indolore. 

Le regioni provvedono a determinare, con propria 
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i criteri per il 
risanamento dei canili comunali e la costruzione 
dei rifugi per i cani. 
Tali strutture devono garantire buone condizioni 
di vita per i cani e il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo 
sanitario dei servizi veterinari delle unita' 
sanitarie locali. 

La legge regionale determina altresi' i criteri 
e le modalita' per il riparto tra i comuni dei 
contributi per la realizzazione degli interventi 
di loro competenza. 
Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
sentite le associazioni animaliste, protezioniste 
e venatorie, che operano in ambito regionale, un 
programma di prevenzione al randagismo. 

Il programma di cui al comma 3 prevede interventi 
riguardanti: 
iniziative di informazione da svolgere anche in 
ambito scolastico al fine di conseguire un 
corretto rapporto di rispetto della vita animale 
e la difesa del suo habitat; 
corsi di aggiornamento o formazione per il 
personale delle regioni, degli enti locali e 
delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi 
di cui alla presente legge nonche' per le guardie 
zoofile volontarie che collaborano con le unita' 
sanitarie locali e con gli enti locali. 

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico 
le regioni indennizzano gli imprenditori 
agricoli per le perdite di capi di bestiame 
causate da cani randagi o inselvatichiti, 
accertate dal servizio veterinario dell'unita' 
sanitaria locale. 

Per la realizzazione degli interventi di 
competenza regionale, le regioni possono 
destinare una somma non superiore al 25 per 
cento dei fondi assegnati alla regione dal 
decreto ministeriale di cui all'articolo 8, 
comma 2. 
La rimanente somma e' assegnata dalla regione 
agli enti locali a titolo di contributo per 
la realizzazione degli interventi di loro 
competenza. 

Le regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la 
propria legislazione ai principi contenuti 
nella presente legge e adottano un programma 
regionale per la prevenzione del randagismo, 
nel rispetto dei criteri di cui al presente 
articolo.


Art. 4 

Competenze dei comuni 


I comuni, singoli o associati, e le comunita' 
montane provvedono al risanamento dei canili 
comunali esistenti e costruiscono rifugi per 
i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con 
legge regionale e avvalendosi dei contributi 
destinati a tale 
finalita' dalla regione. 

I servizi comunali e i servizi veterinari 
delle unita' sanitarie locali si attengono, 
nel trattamento degli animali, alle 
disposizioni di cui all'articolo 2. 


Art. 5 
Sanzioni 

Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi 
altro animale custodito nella propria 
abitazione e' punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
da lire trecentomila a lire un milione. 

Chiunque omette di iscrivere il proprio 
cane all'anagrafe di cui al comma 1 
dell'articolo 3, e' punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
di lire centocinquantamila. 

Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe 
di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di 
sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di lire centomila. 

Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine 
di sperimentazione, in violazione delle leggi 
vigenti, e' punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 
lire cinque milioni a lire dieci milioni. 

L'ammenda comminata per la contravvenzione 
di cui al primo comma dell'articolo 727 del 
codice penale e' elevata nel minimo a lire 
cinquecentomila e nel massimo a lire tre 
milioni. 

Le entrate derivanti dalle sanzioni 
amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 
confluiscono nel fondo per l'attuazione della 
presente legge previsto dall'articolo 8. 


Art. 6 

Imposte 

Tutti i possessori di cani sono tenuti al 
pagamento di un'imposta comunale annuale di 
lire venticinquemila. 

L'acquisto di un cane gia' assoggettato 
all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni. 

Sono esenti dall'imposta: 

i cani esclusivamente adibiti alla guida dei 
ciechi e alla custodia degli edifici rurali 
e del gregge; i cani appartenenti ad individui 
di passaggio nel comune, la cui permanenza non 
si protragga oltre i due mesi o che paghino gia' 
l'imposta in altri comuni; i cani lattanti per 
il periodo di tempo strettamente necessario 
all'allattamento e non mai superiore ai 
due mesi; i cani adibiti ai servizi 
dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza; 
i cani ricoverati in strutture gestiti da enti 
o associazioni protezioniste senza fini di 
lucro; i cani appartenenti a categorie sociali 
eventualmente individuate dai comuni. 


Art. 7 

Abrogazione di norme 

Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 
134 e 135 del testo unico per la finanza locale 
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, 
n.1175 e successive modificazioni, e ogni 
disposizione incompatibile o in contrasto con 
la presente legge. 


Art. 8 

Istituzione del fondo per l'attuazione della 
legge 

A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' 
istituito presso il Ministero della sanita' un 
fondo per l'attuazione della presente legge, 
la cui dotazione e' determinata in lire 1 
miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a 
decorrere dal 1992. 
Il Ministro della sanita', con proprio decreto, 
ripartisce annualmente tra le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano le 
disponibilita' del fondo di cui al comma 1. 
I criteri per la ripartizione sono determinati 
con decreto del Ministro della sanita' adottato 
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regione e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 


Art. 9 

Copertura finanziaria 

All'onere derivante dalla presente legge, 
pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 
miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per 
il 1993, si fa fronte mediante utilizzo 
dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 
6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno 1991 
all'uopo utilizzando l'accantonamento 
"Prevenzione del randagismo". 

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

La presente legge, munita del sigillo dello 
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di 
farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 ottobre 1993
SCALFARO

CIAMPI
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli
CONSO