Legge 14 agosto 1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1991, n. 203)
Art. 1 Principi generali
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli
animali di affezione, condanna gli atti di
crudelta'contro di essi, i maltrattamenti ed il
loro abbandono, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la
salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di
affezione Il controllo della popolazione dei
cani e dei gatti mediante la limitazione delle
nascite viene effettuato, tenuto conto del
progresso scientifico, presso i servizi
veterinari delle unita' sanitarie locali.
I proprietari o detentori possono ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari
autorizzati delle societa' cinofile, delle
societa' protettrici degli animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque
ricoverati presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
I cani catturati o comunque provenienti dalle
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
non possono essere destinati alla
sperimentazione.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati,
sono restituiti al proprietario o al detentore.
I cani vaganti non tatuati catturati, nonche'
i cani presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non
reclamati entro il termine di sessanta giorni
possono essere ceduti a privati che diano
garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezioniste, previo trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili.
I cani ricoverati nelle strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del
regolamento di polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in
modo esclusivamente eutanasico, ad opera di
medici veterinari soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata
pericolosita'.
E' vietato a chiunque maltrattare i gatti
che vivono in liberta'. I gatti che vivono
in liberta' sono sterilizzati dall'autorita'
sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
I gatti in liberta' possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste
possono, d'intesa cone le unita' sanitarie
locali, avere in gestione le colonie di gatti
che vivono in liberta', assicurandone la cura
della salute e le condizioni di soppravvivenza.
Gli enti e le associazioni protezioniste
possono gestire le strutture di cui al comma
1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario
dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria
locale.
Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4
possono tenere in custodia a pagamento cani di
proprieta' e garantiscono il servizio di pronto
soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
Le regioni disciplinano con propria legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'istituzione dell'anagrafe
canina presso i comuni o le unita' sanitarie
locali nonche' le modalita' per l'iscrizione
a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario
o al detentore della sigla di riconoscimento
del cane, da imprimersi mediante tatuaggio
indolore.
Le regioni provvedono a determinare, con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri per il
risanamento dei canili comunali e la costruzione
dei rifugi per i cani.
Tali strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo
sanitario dei servizi veterinari delle unita'
sanitarie locali.
La legge regionale determina altresi' i criteri
e le modalita' per il riparto tra i comuni dei
contributi per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sentite le associazioni animaliste, protezioniste
e venatorie, che operano in ambito regionale, un
programma di prevenzione al randagismo.
Il programma di cui al comma 3 prevede interventi
riguardanti:
iniziative di informazione da svolgere anche in
ambito scolastico al fine di conseguire un
corretto rapporto di rispetto della vita animale
e la difesa del suo habitat;
corsi di aggiornamento o formazione per il
personale delle regioni, degli enti locali e
delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi
di cui alla presente legge nonche' per le guardie
zoofile volontarie che collaborano con le unita'
sanitarie locali e con gli enti locali.
Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico
le regioni indennizzano gli imprenditori
agricoli per le perdite di capi di bestiame
causate da cani randagi o inselvatichiti,
accertate dal servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale.
Per la realizzazione degli interventi di
competenza regionale, le regioni possono
destinare una somma non superiore al 25 per
cento dei fondi assegnati alla regione dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 8,
comma 2.
La rimanente somma e' assegnata dalla regione
agli enti locali a titolo di contributo per
la realizzazione degli interventi di loro
competenza.
Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione ai principi contenuti
nella presente legge e adottano un programma
regionale per la prevenzione del randagismo,
nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
I comuni, singoli o associati, e le comunita'
montane provvedono al risanamento dei canili
comunali esistenti e costruiscono rifugi per
i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con
legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale
finalita' dalla regione.
I servizi comunali e i servizi veterinari
delle unita' sanitarie locali si attengono,
nel trattamento degli animali, alle
disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella propria
abitazione e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da lire trecentomila a lire un milione.
Chiunque omette di iscrivere il proprio
cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
di lire centocinquantamila.
Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe
di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di
sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centomila.
Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine
di sperimentazione, in violazione delle leggi
vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinque milioni a lire dieci milioni.
L'ammenda comminata per la contravvenzione
di cui al primo comma dell'articolo 727 del
codice penale e' elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tre
milioni.
Le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della
presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
Tutti i possessori di cani sono tenuti al
pagamento di un'imposta comunale annuale di
lire venticinquemila.
L'acquisto di un cane gia' assoggettato
all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
Sono esenti dall'imposta:
i cani esclusivamente adibiti alla guida dei
ciechi e alla custodia degli edifici rurali
e del gregge; i cani appartenenti ad individui
di passaggio nel comune, la cui permanenza non
si protragga oltre i due mesi o che paghino gia'
l'imposta in altri comuni; i cani lattanti per
il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai
due mesi; i cani adibiti ai servizi
dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
i cani ricoverati in strutture gestiti da enti
o associazioni protezioniste senza fini di
lucro; i cani appartenenti a categorie sociali
eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133,
134 e 135 del testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n.1175 e successive modificazioni, e ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con
la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della
legge
A partire dall'esercizio finanziario 1991 e'
istituito presso il Ministero della sanita' un
fondo per l'attuazione della presente legge,
la cui dotazione e' determinata in lire 1
miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a
decorrere dal 1992.
Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
ripartisce annualmente tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano le
disponibilita' del fondo di cui al comma 1.
I criteri per la ripartizione sono determinati
con decreto del Ministro della sanita' adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regione e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
All'onere derivante dalla presente legge,
pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2
miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per
il 1993, si fa fronte mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991
all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Prevenzione del randagismo".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli
CONSO
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