Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto
di maltrattamento degli animali, nonché
di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 31 luglio 2004
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del
codice penale e' inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali).
- Chiunque, per crudelta' o senza necessita',
cagiona la morte di un animale e' punito con
la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter.
- (Maltrattamento di animali). -
Chiunque, per crudelta' o senza necessita',
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche e' punito con la
reclusione da tre mesi a un anno o con la
multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze stupefacenti
o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di
cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater.
- (Spettacoli o manifestazioni vietati). -
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio
per gli animali e' punito con la reclusione da
quattro mesi a due anni e con la multa da
3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se
i fatti di cui al primo comma sono commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine
o al fine di trarne profitto per se' od altri
ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies.
- (Divieto di combattimenti tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate
tra animali che possono metterne in pericolo
l'integrita' fisica e' punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a
160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in
concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse
utilizzando videoriproduzioni o materiale
di qualsiasi tipo contenente scene o
immagini dei combattimenti o delle
competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la
registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel
reato, allevando o addestrando animali li
destina sotto qualsiasi forma e anche per
il tramite di terzi alla loro partecipazione
ai combattimenti di cui al primo comma e'
punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica anche ai
proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle
competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti. Chiunque, anche se non
presente sul luogo del reato, fuori dei
casi di concorso nel medesimo, organizza
o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo
comma e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000
a 30.000 euro.
Art. 544-sexies.
- (Confisca e pene accessorie). -
Nel caso di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i delitti previsti
dagli articoli 544-ter, 544-quater e
544-quinquies, e' sempre ordinata la
confisca dell'animale, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da
tre mesi a tre anni dell'attivita' di
trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta
e' pronunciata nei confronti di chi svolge
le predette attivita'. In caso di recidiva
e' disposta l'interdizione dall'esercizio
delle attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del
codice penale, dopo le parole: "e' punito"
sono inserite le seguenti: ", salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale e'
sostituito dal seguente:
"Art. 727.
- (Abbandono di animali). -
Chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattivita'
e' punito con l'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene
animali in condizioni incompatibili con la
oro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di
pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis
familiaris) e gatti (Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento e articoli
di pelletteria costituiti od ottenuti, in
tutto o in parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonché
commercializzare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e' punita con l'arresto da tre
mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000
a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la
confisca e la distruzione del materiale di
cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice
penale sono inseriti i seguenti:
Art. 19-ter.
- (Leggi speciali in materia di animali). -
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano ai casi
previsti dalle leggi speciali in materia di
caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto,
di macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attivita' circense,
di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi
speciali in materia di animali. Le disposizioni
del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano altresi' alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente.
Art. 19-quater.
- (Affidamento degli animali sequestrati o
confiscati). -
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro
o di confisca sono affidati ad associazioni o enti
che ne facciano richiesta individuati con decreto
del Ministro della salute, adottato di concerto
con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai
sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da
tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14
agosto 1991, n. 281, e' abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole:
"dell'articolo 491 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis
del libro II del codice penale e dell'articolo
727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
727".
Art. 5.
(Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere
di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, l'integrazione dei
programmi didattici delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado, ai fini
di una effettiva educazione degli alunni
in materia di etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati
previsti dalla presente legge, con decreto del
Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il
Ministro della salute, adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di
coordinamento dell'attivita' della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo forestale
dello Stato e dei Corpi di polizia municipale
e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente
legge e delle altre norme relative alla
protezione degli animali e' affidata anche,
con riguardo agli animali di affezione, nei
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli
articoli 55 e 57 del codice di procedura
penale, alle guardie particolari giurate
delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo
Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facolta' degli enti e delle
associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di
procedura penale, le associazioni e gli
enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale perseguono finalita' di
tutela degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate
alle associazioni o agli enti di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice
penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice
penale, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al
comma 1, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente
o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il
Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per
l'attuazione della presente legge e per
la ripartizione delle somme di cui al
comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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