Legge 20 luglio 2004, n.189 

"Disposizioni concernenti il divieto 
di maltrattamento degli animali, nonché 
di impiego degli stessi in combattimenti 
clandestini o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 
del 31 luglio 2004 


Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del 
codice penale e' inserito il seguente:


"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL 
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI


Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). 

- Chiunque, per crudelta' o senza necessita', 
cagiona la morte di un animale e' punito con 
la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.


Art. 544-ter. 
- (Maltrattamento di animali). - 

Chiunque, per crudelta' o senza necessita', 
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo 
sottopone a sevizie o a comportamenti o a 
fatiche o a lavori insopportabili per le sue 
caratteristiche etologiche e' punito con la 
reclusione da tre mesi a un anno o con la 
multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque 
somministra agli animali sostanze stupefacenti 
o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che 
procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di 
cui al primo comma deriva la morte dell'animale.


Art. 544-quater. 
- (Spettacoli o manifestazioni vietati). - 

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, 
chiunque organizza o promuove spettacoli o 
manifestazioni che comportino sevizie o strazio 
per gli animali e' punito con la reclusione da 
quattro mesi a due anni e con la multa da 
3.000 a. 15.000 euro.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se 
i fatti di cui al primo comma sono commessi in 
relazione all'esercizio di scommesse clandestine 
o al fine di trarne profitto per se' od altri 
ovvero se ne deriva la morte dell'animale.


Art. 544-quinquies. 
- (Divieto di combattimenti tra animali). - 

Chiunque promuove, organizza o dirige 
combattimenti o competizioni non autorizzate 
tra animali che possono metterne in pericolo 
l'integrita' fisica e' punito con la reclusione 
da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 
160.000 euro.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta':

1) se le predette attivita' sono compiute in 
concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attivita' sono promosse 
utilizzando videoriproduzioni o materiale 
di qualsiasi tipo contenente scene o 
immagini dei combattimenti o delle 
competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la 
registrazione in qualsiasi forma dei 
combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel 
reato, allevando o addestrando animali li 
destina sotto qualsiasi forma e anche per 
il tramite di terzi alla loro partecipazione 
ai combattimenti di cui al primo comma e' 
punito con la reclusione da tre mesi a due 
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 

La stessa pena si applica anche ai 
proprietari o ai detentori degli animali 
impiegati nei combattimenti e nelle 
competizioni di cui al primo comma, se 
consenzienti. Chiunque, anche se non 
presente sul luogo del reato, fuori dei 
casi di concorso nel medesimo, organizza 
o effettua scommesse sui combattimenti 
e sulle competizioni di cui al primo 
comma e' punito con la reclusione da tre 
mesi a due anni e con la multa da 5.000 
a 30.000 euro.


Art. 544-sexies. 
- (Confisca e pene accessorie). - 

Nel caso di condanna, o di applicazione 
della pena su richiesta delle parti a 
norma dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i delitti previsti 
dagli articoli 544-ter, 544-quater e 
544-quinquies, e' sempre ordinata la 
confisca dell'animale, salvo che 
appartenga a persona estranea al reato.

E' altresi' disposta la sospensione da 
tre mesi a tre anni dell'attivita' di 
trasporto, di commercio o di allevamento 
degli animali se la sentenza di condanna 
o di applicazione della pena su richiesta 
e' pronunciata nei confronti di chi svolge 
le predette attivita'. In caso di recidiva 
e' disposta l'interdizione dall'esercizio 
delle attivita' medesime".

2. All'articolo 638, primo comma, del 
codice penale, dopo le parole: "e' punito" 
sono inserite le seguenti: ", salvo che il 
fatto costituisca piu' grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale e' 
sostituito dal seguente:

"Art. 727. 
- (Abbandono di animali). - 

Chiunque abbandona animali domestici o che 
abbiano acquisito abitudini della cattivita' 
e' punito con l'arresto fino ad un anno o 
con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene 
animali in condizioni incompatibili con la 
oro natura, e produttive di gravi sofferenze". 


Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di 
pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (Canis 
familiaris) e gatti (Felis catus) per la 
produzione o il confezionamento di pelli, 
pellicce, capi di abbigliamento e articoli 
di pelletteria costituiti od ottenuti, in 
tutto o in parte, dalle pelli o dalle 
pellicce dei medesimi, nonché 
commercializzare o introdurre le stesse 
nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui 
al comma 1 e' punita con l'arresto da tre 
mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 
a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la 
confisca e la distruzione del materiale di 
cui al comma 1. 


Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento 
e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni 
di coordinamento e transitorie del codice 
penale sono inseriti i seguenti:

Art. 19-ter. 
- (Leggi speciali in materia di animali). - 

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II 
del codice penale non si applicano ai casi 
previsti dalle leggi speciali in materia di 
caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, 
di macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attivita' circense, 
di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi 
speciali in materia di animali. Le disposizioni 
del titolo IX-bis del libro II del codice penale 
non si applicano altresi' alle manifestazioni 
storiche e culturali autorizzate dalla regione 
competente.


Art. 19-quater. 
- (Affidamento degli animali sequestrati o 
confiscati). - 

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro 
o di confisca sono affidati ad associazioni o enti 
che ne facciano richiesta individuati con decreto 
del Ministro della salute, adottato di concerto 
con il Ministro dell'interno":

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle 
disposizioni di coordinamento e transitorie 
del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.
(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai 
sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono 
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da 
tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 
15.000 euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 
agosto 1991, n. 281, e' abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 e' abrogato;

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: 
"dell'articolo 491 del codice penale" sono 
sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis 
del libro II del codice penale e dell'articolo 
727 del medesimo codice";

c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" 
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 
727". 


Art. 5.

(Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere 
di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, l'integrazione dei 
programmi didattici delle scuole e degli 
istituti di ogni ordine e grado, ai fini 
di una effettiva educazione degli alunni 
in materia di etologia comportamentale degli 
animali e del loro rispetto, anche mediante 
prove pratiche. 


Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati 
previsti dalla presente legge, con decreto del 
Ministro dell'interno, sentiti il Ministro 
delle politiche agricole e forestali e il 
Ministro della salute, adottato entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono stabilite le modalita' di 
coordinamento dell'attivita' della Polizia di 
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo 
della guardia di finanza, del Corpo forestale 
dello Stato e dei Corpi di polizia municipale 
e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente 
legge e delle altre norme relative alla 
protezione degli animali e' affidata anche, 
con riguardo agli animali di affezione, nei 
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi 
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli 
articoli 55 e 57 del codice di procedura 
penale, alle guardie particolari giurate 
delle associazioni protezionistiche e zoofile 
riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo 
Stato e gli enti locali. 


Art. 7.

(Diritti e facolta' degli enti e delle 
associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di 
procedura penale, le associazioni e gli 
enti di cui all'articolo 19-quater delle 
disposizioni di coordinamento e transitorie 
del codice penale perseguono finalita' di 
tutela degli interessi lesi dai reati 
previsti dalla presente legge. 


Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione 
delle sanzioni pecuniarie previste dalla 
presente legge affluiscono all'entrata 
del bilancio dello Stato per essere 
riassegnate allo stato di previsione del 
Ministero della salute e sono destinate 
alle associazioni o agli enti di cui 
all'articolo 19-quater delle disposizioni 
di coordinamento e transitorie del codice 
penale.    

2. Con il decreto di cui all'articolo 
19-quater delle disposizioni di 
coordinamento e transitorie del codice 
penale, sono determinati i criteri di 
ripartizione delle entrate di cui al 
comma 1, tenendo conto in ogni caso del 
numero di animali affidati ad ogni ente 
o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il 
Ministro della salute definisce il 
programma degli interventi per 
l'attuazione della presente legge e per 
la ripartizione delle somme di cui al 
comma 1. 


Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.