Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388
Attuazione della direttiva 95/29/CE in
materia di protezione degli animali
durante il trasporto
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 9 novembre 1998, n. 388)
Art. 1
1. Al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 532, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere
commerciale e ad ogni singolo animale
accompagnato da una persona fisica che ne ha
la responsabilità durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da
compagnia che accompagnano il loro padrone
nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali
applicabili in materia, ai trasporti di
animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri
a partire dall'inizio del trasporto degli
animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli
o mezzi di trasporto di loro proprietà nel
caso in cui le circostanze geografiche
impongano una transumanza stagionale senza
scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.";
b) all'articolo 2, il comma 2 è così modificato:
1) alla lettera e) le parole:
"stabulati per almeno dieci ore" sono sostituite
dalle seguenti: "stabulati per ventiquattro ore";
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"h) 'periodo di riposo': un periodo continuo nel
corso del viaggio, durante il quale gli animali
non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) 'trasportatore': qualsiasi persona fisica o
giuridica che, per fini commerciali e a scopo
di lucro trasporta animali per conto proprio o
per conto terzi nonché chi mette a tal fine un
mezzo di trasporto a disposizione di terzi.";
c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a)
è inserita la seguente:
"a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico,
per gli animali sia almeno conforme ai dati
fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine
agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati
in tale capitolo; le durate del trasporto e del
periodo di riposo nonché gli intervalli di
alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di
animali siano conformi alle norme stabilite nel
capitolo VII dell'allegato, in relazione agli
animali menzionati in tale capitolo, fatte salve
le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85";
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. Ogni trasportatore deve:
essere iscritto in apposito registro presso
l'azienda sanitaria locale territorialmente
competente in ragione della sua residenza o
sede legale; nel registro sono annotati tutti
gli elementi atti a consentire la sua rapida
individuazione da parte dell'autorità di
controllo per il caso di inosservanza alle
prescrizioni di cui al presente decreto;
essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di
una autorizzazione valida per tutti i trasporti
di animali vertebrati effettuati su uno dei
territori elencati nell'allegato I al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata
dalla azienda sanitaria locale di cui alla
lettera
a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi,
in caso di affidamento del trasporto di animali
vivi ad altri, di soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di
un'autorizzazione rilasciata dall'autorità
competente di uno Stato membro, previa
sottoscrizione di impegno a rispettare le
prescrizioni della normativa veterinaria
comunitaria. In tale impegno deve essere
precisato, in particolare, che il
trasportatore ha adottato tutte le misure
necessarie per conformarsi alle prescrizioni
del presente decreto fino al luogo di
destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi,
è quello definito dalla relativa legislazione
comunitaria e deve essere altresì precisato
che la persona alla quale viene affidato il
trasporto sia in possesso dei requisiti di
cui al comma 2;
non trasportare, né fare trasportare, animali
in condizioni tali da poterli esporre a lesioni
o a sofferenze inutili;
utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire
il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in
particolare delle prescrizioni previste
dall'allegato, in materia di benessere durante
il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il
trasporto, fatto salvo quanto previsto dal
capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b),
dell'allegato, deve possedere una formazione
specifica acquisita presso l'impresa o presso
un organismo di formazione o avere un'esperienza
pratica equivalente per procedere alla
manipolazione e al trasporto di animali
vertebrati nonché per prestare, se necessario,
l'assistenza appropriata agli animali trasportati,
comunque attestata dall'azienda sanitaria locale
che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o
all'esportazione, nel caso in cui la durata del
viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino
di marcia conforme al modello di cui al capitolo
VIII dell'allegato, che deve accompagnare il
certificato sanitario durante il viaggio e nel
quale siano precisati i punti di sosta e di
eventuale trasferimento; un solo ruolino di
marcia deve essere compilato per coprire tutta
la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla
lettera a) al veterinario ufficiale competente
per la redazione del certificato sanitario; il
numero o i numeri dei certificati devono essere
indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta
la stampigliatura e la firma del veterinario
ufficiale del luogo di partenza; questi notifica
l'esistenza del ruolino di marcia mediante il
sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui
alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno,
solo dalle persone a ciò legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna
il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il
luogo in cui gli animali sono stati alimentati
e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di
ispezione frontaliera o del punto di uscita
designato da uno Stato membro, il ruolino di
marcia, in caso di esportazione e quando il
periodo di trasporto nel territorio comunitario
è superiore a otto ore; il veterinario appone
il visto previo controllo della stampigliatura
e della firma e dopo aver controllato gli animali
stabilendo che possono continuare il viaggio.
Le spese sostenute per il controllo veterinario
sono a carico dell'operatore che effettua
l'esportazione secondo tariffe stabilite
dall'articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia
all'autorità competente del luogo di origine
del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia
per un periodo di almeno due anni, da presentare,
su richiesta, all'autorità competente per eventuali
verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali
trasportate e quando la distanza implichi il
rispetto delle disposizioni di cui al punto 4
del capitolo VII dell'allegato, la prova che
sono state prese le misure per soddisfare le
necessità di abbeverare e di alimentare gli
animali trasportati durante il viaggio anche
in caso di modifica del ruolino di marcia o
di interruzione del viaggio per motivi
indipendenti dalla sua volontà;
f) accertarsi che gli animali siano avviati
senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle
disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato,
che gli animali di specie non previste dal
capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed
alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli
durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c),
punto 2), si applicano anche nel caso di
esportazioni effettuate mediante trasporto
marittimo e quando la durata del viaggio supera le
otto ore.
5. Le autorità competenti di cui all'articolo
3, comma 1, provvedono affinché:
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore
ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i
criteri comunitari fissati con regolamento (CE)
1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di
sosta siano controllati e ritenuti idonei
a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei
requisiti in materia di alimentazione,
abbeveraggio e riposo degli animali sono
a carico del trasportatore.";
e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Le autorità competenti di cui all'articolo 3,
comma 1, verificano, nel rispetto dei principi
e delle norme di controllo di cui al decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di
cui al presente decreto, senza discriminazioni,
controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante
il trasporto stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al
momento del loro arrivo ai luoghi di
destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei
mercati, nei luoghi di partenza nonché nei
punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti
d'accompagnamento.
I controlli di cui al comma 1 devono essere
effettuati su un campione rappresentativo di
animali trasportati sul territorio nazionale
nel corso di ciascun anno e possono essere
contestuali a quelli effettuati per altri
scopi.
Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della sanità, entro il 31 marzo di
ogni anno, una relazione che riporta il numero
di controlli effettuati nel corso dell'anno
precedente, in relazione a ciascuna delle
tipologie di controllo previste al comma 1,
compresi gli elementi relativi alle infrazioni
constatate e le azioni ad esse conseguenti;
il Ministero della sanità trasmette alla
Commissione europea una relazione redatta
sulla base di tali dati.
Fermi restando i controlli di cui al comma 1,
le autorità di cui al comma 1 possono effettuare,
durante il trasporto degli animali, ulteriori
controlli sugli animali qualora dispongano di
informazioni che consentano di presumere
un'infrazione.";
f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola:
"nonché" sono inserite le seguenti: ",
mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità,
incluse quelle finanziarie, da determinarsi in
sede comunitaria.";
g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Le autorità competenti assicurano l'assistenza
necessaria e ogni collaborazione agli esperti
veterinari incaricati dalla Commissione europea
di effettuare controlli sul posto al fine di
verificare l'osservanza delle disposizioni
previste dal presente decreto.";
h) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'importazione, il transito e il trasporto
attraverso il territorio comunitario di animali
vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del
presente decreto, sono autorizzati soltanto se
il trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le
prescrizioni del presente decreto, in particolare
quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le
disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.";
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di
ispezione frontaliera, all'atto del controllo
del rispetto delle prescrizioni di cui al comma
2, deve verificare il rispetto delle condizioni
di benessere degli animali; ove accerti
l'inosservanza delle prescrizioni concernenti
l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali,
adotta, a spese dell'interessato, le misure
previste all'articolo 9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati
secondo le modalità stabilite in sede comunitaria;
in attesa della adozione delle relative modalità,
si applicano le norme nazionali in materia, nel
rispetto delle disposizioni generali del Trattato.";
i) all'articolo 14, comma 1, le parole: "chi viola"
sono sostituite dalle seguenti:
"il trasportatore che viola";
l) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis
Fermo restando quanto previsto all'articolo 14,
l'azienda sanitaria locale competente sospende
l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), in caso di infrazioni ripetute al
presente decreto o la ritira, in caso di
infrazioni che comportino una grave sofferenza
per gli animali.
Qualora le autorità competenti di cui all'articolo
3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui al presente decreto, informano
l'autorità competente dello Stato membro che ha
rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta
tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle
previste al comma 1, comunicando all'autorità
competente che ha rilevato l'infrazione e alla
Commissione europea la decisione adottata e le
relative motivazioni.
Al fine di assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia
di reciproca assistenza.
In caso di constatazione di infrazioni gravi o
ripetute, all'esito negativo della procedura di
cui al comma 3, il Ministero della sanità,
sentita la Commissione europea, può vietare
temporaneamente al trasportatore che ha
commesso tali infrazioni di trasportare animali
sul territorio nazionale.
Le autorità che procedono all'accertamento di
infrazioni al presente decreto, trasmettono
all'azienda sanitaria locale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli
elementi ad esse relativi ai fini
dell'applicazione del comma 1.";
m) all'allegato sono apportate le modificazioni
indicate nell'allegato I.
Art. 2
1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive
comunitarie contenuti negli articoli da 1 al
13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti
elencati qui di seguito a fianco delle direttive
corrispondenti:
a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 27;
b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 93;
c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28;
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28;
e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 93;
f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 532.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
ALLEGATO I
(articolo 1, comma 1, lettera m)
1) Al capitolo I, parte A , punto 2, lettera b),
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'interno dello scompartimento degli animali
e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere
uno spazio libero sufficiente per garantire
un'aerazione adeguata al di sopra degli animali
quando si trovano naturalmente in posizione
eretta e che non ostacoli i loro movimenti
naturali.";
2) Al capitolo I, parte A, punto 2, la lettera
d) è sostituita dalla seguente:
"d) durante il trasporto, gli animali devono
essere abbeverati e ricevere un'alimentazione
adeguata agli intervalli di cui al capitolo VII.";
3) Dopo il capitolo V sono aggiunti i seguenti:
Allegato (omissis).
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione dei principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)".
- La direttiva 95/29/CE è pubblicata in GUCE
L 148 del 30 giugno 1995.
- La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in GUCE
L 340 dell'11 dicembre 1991.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532,
reca: "Attuazione della direttiva 91/628/CEE
relativa alla protezione degli animali durante
il trasporto".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta di seguito l'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532,
così come modificato dal presente decreto:
"Art. 2.
- 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili,
all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL.
che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE,
90/675/CEE e 91/496/CEE.
2. Si intende inoltre per:
a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli
stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei
utilizzati per il carico e il trasporto di
animali, nonché i contenitori per il trasporto
terrestre, marittimo o aereo;
b) "trasporto": ogni trasferimento di animali
effettuato con un mezzo di trasporto, che
comprenda il carico e lo scarico degli animali;
c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio
è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o
abbeveraggio degli animali;
d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il
trasporto è interrotto allo scopo di trasferire
gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto
salvo l'art. 1, comma 2, gli animali sono
caricati per la prima volta su un mezzo di
trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli
animali sono stati scaricati e stabulati per
ventiquattro ore abbeverati, nutriti, nonché,
se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi
punto di sosta o di trasferimento; possono essere
parimenti considerati "luoghi di partenza" i
mercati ed i centri di raccolta autorizzati:
- quando il primo luogo di carico degli animali
è distante meno di 50 km dai summenzionati
mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui
la distanza sia superiore a 50 km, gli animali
hanno beneficiato di un periodo di riposo di una
durata da stabilirsi secondo le procedure
comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti
prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di
trasporto;
f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli
animali sono scaricati definitivamente da un
mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non
comprende un punto di sosta o un punto di
trasferimento;
g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza
al luogo di destinazione;
h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel
corso del viaggio, durante il quale gli animali
non sono spostati con un mezzo di trasporto;
i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o
giuridica che, per fini commerciali e a scopo di
lucro trasporta animali per conto proprio o per
conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo
di trasporto a disposizione di terzi".
- Si riporta di seguito l'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532,
così come modificato dal presente decreto:
"Art. 3.
- 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici
di cui all'allegato A del D.L. che attua la
direttiva 89/608 e le unità sanitarie locali,
secondo le rispettive competenze vigilano
affinché:
a) il trasporto di animali nel territorio e da
questo ad altro Stato membro sia effettuato
conformemente al presente decreto e rispettando,
per ciascuna specie, le disposizioni di cui
all'allegato;
a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico,
per gli animali sia almeno conforme ai dati
fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine
agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati
in tale capitolo; le durate del trasporto e del
periodo di riposo nonché gli intervalli di
alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di
animali siano conformi alle norme stabilite nel
capitolo VII dell'allegato, in relazione agli
animali menzionati in tale capitolo, fatte salve
le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85";
b) siano trasportati soltanto animali idonei a
sopportare il viaggio previsto e unicamente
qualora siano state prese disposizioni adeguate
per la cura degli animali durante il viaggio
e al loro arrivo nel luogo di destinazione;
gli animali malati o feriti non sono considerati
idonei al trasporto, salvo:
1) gli animali lievemente feriti o malati, per
i quali il trasporto non sia causa di sofferenze
inutili;
2) gli animali trasportati ai fini di ricerche
scientifiche approvate;
c) gli animali che si ammalano o si feriscono
durante il trasporto beneficino, appena possibile,
di interventi immediati e, ove occorra, di un
trattamento veterinario appropriato e, se
necessario, siano macellati con urgenza
evitando loro sofferenze inutili".
- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, reca:
"Disposizioni diverse per l'attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991-1993".
Il comma 12 dell'art. 5 così recita:
"12. Con decreto del Ministro della sanità,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
fissati le tariffe e i diritti spettanti al
Ministero della sanità, all'Istituto superiore
di sanità e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilità di
soggetti interessati, tenendo conto del costo
reale dei servizi resi e del valore economico
delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attività di
controllo, di programmazione, di informazione
e di educazione sanitaria del Ministero della
sanità e degli Istituti superiori predetti".
- Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio
del 25 giugno 1997 riguarda i criteri comunitari
per i punti di sosta e che adatta il ruolino di
marcia previsto dall'allegato della direttiva
91/628/CEE.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e
90/425/CEE relative ai controlli veterinari e
zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti
di origine animale applicabili negli scambi
intracomunitari".
Note all'art. 2:
- Si riporta di seguito l'art. 9, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
532, così come modificato dal presente decreto:
"3. Le decisioni adottate dalle competenti
autorità devono essere comunicate, con
l'indicazione delle relative motivazioni,
allo speditore o al suo mandatario, nonché,
mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità,
incluse quelle finanziarie, da determinarsi in
sede comunitaria alla competente autorità dello
Stato membro speditore per il tramite degli
uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua
la direttiva 89/608/CEE".
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93,
reca: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE
e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei
controlli veterinari su prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella
Comunità europea".
La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del
suddetto D.Lgs. così recita:
"c) che le dichiarazioni figuranti su certificati
o documenti sanitari corrispondano alle
garanzie richieste dalla normativa comunitaria
o, in caso di animali non compresi nell'allegato
A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme
nazionali;".
- Si riporta di seguito l'art. 14, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 532, così come modificato dal presente
decreto:
"Art. 14.
- 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
il trasportatore che viola le disposizioni
relative al trasporto degli animali di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni
a lire diciotto milioni".
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 27, reca: "Attuazione della direttiva
89/608/CEE relativa alla mutua assistenza
tra autorità amministrative per assicurare
la corretta applicazione della legislazione
veterinaria e zootecnica".
- Per il titolo del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note
alle premesse.
- La direttiva 89/508/CEE è pubblicata in
GUCE L 351 del 2 dicembre 1989.
- La direttiva 91/496/CEE è pubblicata in
GUCE L 268 del 24 settembre 1991.
- La direttiva 89/662/CEE è pubblicata in
GUCE L 395 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in
GUCE L 224 del 18 agosto 1990.
- La direttiva 90/675/CEE è pubblicata in
GUCE L 373 del 31 dicembre 1990.
- La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in
GUCE L 340 dell'11 dicembre 1991
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