Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388


Attuazione della direttiva 95/29/CE in 
materia di protezione degli animali 
durante il trasporto

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 9 novembre 1998, n. 388)

Art. 1 

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 532, sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito 
dal seguente:

"2. Il presente decreto non si applica: 

a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere 
commerciale e ad ogni singolo animale 
accompagnato da una persona fisica che ne ha 
la responsabilità durante il trasporto; 

b) ai trasporti di animali domestici da 
compagnia che accompagnano il loro padrone 
nel corso di un viaggio privato; 

c) fatte salve le disposizioni nazionali 
applicabili in materia, ai trasporti di 
animali effettuati: 

1) su una distanza massima di 50 chilometri 
a partire dall'inizio del trasporto degli 
animali fino al luogo di destinazione; 

2) dagli allevatori con veicoli agricoli 
o mezzi di trasporto di loro proprietà nel 
caso in cui le circostanze geografiche 
impongano una transumanza stagionale senza 
scopo lucrativo per alcuni tipi di animali."; 

b) all'articolo 2, il comma 2 è così modificato:

1) alla lettera e) le parole:

"stabulati per almeno dieci ore" sono sostituite 
dalle seguenti: "stabulati per ventiquattro ore";

2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 

"h) 'periodo di riposo': un periodo continuo nel 
corso del viaggio, durante il quale gli animali 
non sono spostati con un mezzo di trasporto; 

i) 'trasportatore': qualsiasi persona fisica o 
giuridica che, per fini commerciali e a scopo 
di lucro trasporta animali per conto proprio o 
per conto terzi nonché chi mette a tal fine un 
mezzo di trasporto a disposizione di terzi.";

c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) 
è inserita la seguente: 

"a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, 
per gli animali sia almeno conforme ai dati 
fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine 
agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati 
in tale capitolo; le durate del trasporto e del 
periodo di riposo nonché gli intervalli di 
alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di 
animali siano conformi alle norme stabilite nel 
capitolo VII dell'allegato, in relazione agli 
animali menzionati in tale capitolo, fatte salve 
le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85";

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:


"Art. 5
1. Ogni trasportatore deve:

essere iscritto in apposito registro presso 
l'azienda sanitaria locale territorialmente 
competente in ragione della sua residenza o 
sede legale; nel registro sono annotati tutti 
gli elementi atti a consentire la sua rapida 
individuazione da parte dell'autorità di 
controllo per il caso di inosservanza alle 
prescrizioni di cui al presente decreto; 

essere in possesso: 

1) se stabilito nel territorio nazionale, di 
una autorizzazione valida per tutti i trasporti 
di animali vertebrati effettuati su uno dei 
territori elencati nell'allegato I al decreto 
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata 
dalla azienda sanitaria locale di cui alla 
lettera 

a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, 
in caso di affidamento del trasporto di animali 
vivi ad altri, di soggetti in possesso dei 
requisiti di cui al comma 2; 

2) se stabilito in un Paese terzo, di 
un'autorizzazione rilasciata dall'autorità 
competente di uno Stato membro, previa 
sottoscrizione di impegno a rispettare le 
prescrizioni della normativa veterinaria 
comunitaria. In tale impegno deve essere 
precisato, in particolare, che il 
trasportatore ha adottato tutte le misure 
necessarie per conformarsi alle prescrizioni 
del presente decreto fino al luogo di 
destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, 
è quello definito dalla relativa legislazione 
comunitaria e deve essere altresì precisato 
che la persona alla quale viene affidato il 
trasporto sia in possesso dei requisiti di 
cui al comma 2; 

non trasportare, né fare trasportare, animali 
in condizioni tali da poterli esporre a lesioni 
o a sofferenze inutili; 

utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire 
il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in 
particolare delle prescrizioni previste 
dall'allegato, in materia di benessere durante 
il trasporto. 

2. La persona alla quale viene affidato il 
trasporto, fatto salvo quanto previsto dal 
capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), 
dell'allegato, deve possedere una formazione 
specifica acquisita presso l'impresa o presso 
un organismo di formazione o avere un'esperienza 
pratica equivalente per procedere alla 
manipolazione e al trasporto di animali 
vertebrati nonché per prestare, se necessario, 
l'assistenza appropriata agli animali trasportati, 
comunque attestata dall'azienda sanitaria locale 
che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore. 

3. In caso di trasporto, il trasportatore deve: 

a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 
1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o 
all'esportazione, nel caso in cui la durata del 
viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino 
di marcia conforme al modello di cui al capitolo 
VIII dell'allegato, che deve accompagnare il 
certificato sanitario durante il viaggio e nel 
quale siano precisati i punti di sosta e di 
eventuale trasferimento; un solo ruolino di 
marcia deve essere compilato per coprire tutta 
la durata del viaggio;

b) presentare il ruolino di marcia di cui alla 
lettera a) al veterinario ufficiale competente 
per la redazione del certificato sanitario; il 
numero o i numeri dei certificati devono essere 
indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta 
la stampigliatura e la firma del veterinario 
ufficiale del luogo di partenza; questi notifica 
l'esistenza del ruolino di marcia mediante il 
sistema ANIMO; 

c) accertarsi che: 

1) l'originale del ruolino di marcia di cui 
alla lettera a) sia: 

a) compilato e completato, nel momento opportuno, 
solo dalle persone a ciò legittimate; 

b) unito al certificato sanitario che accompagna 
il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
 
2) il personale incaricato del trasporto: 

a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il 
luogo in cui gli animali sono stati alimentati 
e abbeverati durante il trasporto; 

b) faccia vistare, dal veterinario del posto di 
ispezione frontaliera o del punto di uscita 
designato da uno Stato membro, il ruolino di 
marcia, in caso di esportazione e quando il 
periodo di trasporto nel territorio comunitario 
è superiore a otto ore; il veterinario appone 
il visto previo controllo della stampigliatura 
e della firma e dopo aver controllato gli animali 
stabilendo che possono continuare il viaggio.
 
Le spese sostenute per il controllo veterinario 
sono a carico dell'operatore che effettua 
l'esportazione secondo tariffe stabilite 
dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 
dicembre 1990, n. 407; 

c) invii, al rientro, il ruolino di marcia 
all'autorità competente del luogo di origine 
del trasporto degli animali;

d) conservare una copia del ruolino di marcia 
per un periodo di almeno due anni, da presentare, 
su richiesta, all'autorità competente per eventuali
verifiche;

e) fornire, a seconda delle specie di animali 
trasportate e quando la distanza implichi il 
rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 
del capitolo VII dell'allegato, la prova che 
sono state prese le misure per soddisfare le 
necessità di abbeverare e di alimentare gli 
animali trasportati durante il viaggio anche 
in caso di modifica del ruolino di marcia o 
di interruzione del viaggio per motivi 
indipendenti dalla sua volontà;

f) accertarsi che gli animali siano avviati 
senza indugio al loro luogo di destinazione;

g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle 
disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, 
che gli animali di specie non previste dal 
capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed 
alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli 
durante il trasporto. 

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), 
punto 2), si applicano anche nel caso di 
esportazioni effettuate mediante trasporto 
marittimo e quando la durata del viaggio supera le 
otto ore. 

5. Le autorità competenti di cui all'articolo 
3, comma 1, provvedono affinché: 

a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore 
ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i 
criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 
1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;

b) gli animali pervenuti presso i punti di 
sosta siano controllati e ritenuti idonei 
a proseguire il viaggio. 

6. Le spese relative all'osservanza dei 
requisiti in materia di alimentazione, 
abbeveraggio e riposo degli animali sono 
a carico del trasportatore."; 

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: 


"Art. 8

Le autorità competenti di cui all'articolo 3, 
comma 1, verificano, nel rispetto dei principi
e delle norme di controllo di cui al decreto 
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive 
modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di 
cui al presente decreto, senza discriminazioni, 
controllando: 

a) i mezzi di trasporto e gli animali durante 
il trasporto stradale; 

b) i mezzi di trasporto e gli animali al 
momento del loro arrivo ai luoghi di 
destinazione; 

c) i mezzi di trasporto e gli animali nei 
mercati, nei luoghi di partenza nonché nei 
punti di sosta e di trasferimento; 

d) le indicazioni riportate nei documenti 
d'accompagnamento. 

I controlli di cui al comma 1 devono essere 
effettuati su un campione rappresentativo di 
animali trasportati sul territorio nazionale 
nel corso di ciascun anno e possono essere 
contestuali a quelli effettuati per altri 
scopi. 

Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al 
Ministero della sanità, entro il 31 marzo di 
ogni anno, una relazione che riporta il numero 
di controlli effettuati nel corso dell'anno 
precedente, in relazione a ciascuna delle 
tipologie di controllo previste al comma 1, 
compresi gli elementi relativi alle infrazioni 
constatate e le azioni ad esse conseguenti; 
il Ministero della sanità trasmette alla 
Commissione europea una relazione redatta 
sulla base di tali dati. 

Fermi restando i controlli di cui al comma 1, 
le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, 
durante il trasporto degli animali, ulteriori 
controlli sugli animali qualora dispongano di 
informazioni che consentano di presumere 
un'infrazione."; 

f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola: 
"nonché" sono inserite le seguenti: ", 
mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, 
incluse quelle finanziarie, da determinarsi in 
sede comunitaria."; 

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

 
"Art. 10

Le autorità competenti assicurano l'assistenza 
necessaria e ogni collaborazione agli esperti 
veterinari incaricati dalla Commissione europea 
di effettuare controlli sul posto al fine di 
verificare l'osservanza delle disposizioni 
previste dal presente decreto."; 

h) all'articolo 11:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importazione, il transito e il trasporto 
attraverso il territorio comunitario di animali 
vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del 
presente decreto, sono autorizzati soltanto se 
il trasportatore: 

a) s'impegna per iscritto a rispettare le 
prescrizioni del presente decreto, in particolare 
quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le 
disposizioni necessarie per conformarvisi; 

b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di 
ispezione frontaliera, all'atto del controllo 
del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 
2, deve verificare il rispetto delle condizioni 
di benessere degli animali; ove accerti 
l'inosservanza delle prescrizioni concernenti 
l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, 
adotta, a spese dell'interessato, le misure 
previste all'articolo 9. 

2-ter. Il certificato o i documenti previsti 
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati 
secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; 
in attesa della adozione delle relative modalità, 
si applicano le norme nazionali in materia, nel 
rispetto delle disposizioni generali del Trattato.";

i) all'articolo 14, comma 1, le parole: "chi viola" 
sono sostituite dalle seguenti:


"il trasportatore che viola";


l) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis

Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, 
l'azienda sanitaria locale competente sospende 
l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, 
lettera b), in caso di infrazioni ripetute al 
presente decreto o la ritira, in caso di 
infrazioni che comportino una grave sofferenza 
per gli animali. 

Qualora le autorità competenti di cui all'articolo 
3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle 
prescrizioni di cui al presente decreto, informano 
l'autorità competente dello Stato membro che ha 
rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta 
tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle 
previste al comma 1, comunicando all'autorità 
competente che ha rilevato l'infrazione e alla 
Commissione europea la decisione adottata e le 
relative motivazioni. 

Al fine di assicurare il rispetto delle 
disposizioni di cui al presente articolo, si 
applicano le disposizioni previste dal decreto 
legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia 
di reciproca assistenza. 

In caso di constatazione di infrazioni gravi o 
ripetute, all'esito negativo della procedura di 
cui al comma 3, il Ministero della sanità, 
sentita la Commissione europea, può vietare 
temporaneamente al trasportatore che ha 
commesso tali infrazioni di trasportare animali 
sul territorio nazionale. 

Le autorità che procedono all'accertamento di 
infrazioni al presente decreto, trasmettono 
all'azienda sanitaria locale di cui 
all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli 
elementi ad esse relativi ai fini 
dell'applicazione del comma 1."; 

m) all'allegato sono apportate le modificazioni 
indicate nell'allegato I.


Art. 2

1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive 
comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 
13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti 
elencati qui di seguito a fianco delle direttive 
corrispondenti: 


a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 
   30 gennaio 1993, n. 27; 

b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 
   3 marzo 1993, n. 93; 

c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 
   30 gennaio 1993, n. 28;
 
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 
   30 gennaio 1993, n. 28; 

e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 
   3 marzo 1993, n. 93; 

f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 
   30 dicembre 1992, n. 532. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e di farlo osservare. 



ALLEGATO I 

(articolo 1, comma 1, lettera m) 

1) Al capitolo I, parte A , punto 2, lettera b), 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

"All'interno dello scompartimento degli animali 
e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere
 uno spazio libero sufficiente per garantire 
un'aerazione adeguata al di sopra degli animali 
quando si trovano naturalmente in posizione 
eretta e che non ostacoli i loro movimenti 
naturali."; 

2) Al capitolo I, parte A, punto 2, la lettera 
d) è sostituita dalla seguente: 

"d) durante il trasporto, gli animali devono 
essere abbeverati e ricevere un'alimentazione 
adeguata agli intervalli di cui al capitolo VII."; 
3) Dopo il capitolo V sono aggiunti i seguenti: 


Allegato (omissis). 

NOTE 

AVVERTENZA: 

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto 
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle 
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di 
facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
atti legislativi qui trascritti. 

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee (GUCE). 
Note alle premesse: 

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega 
al Governo dell'esercizio della funzione 
legislativa e stabilisce che essa non può 
avvenire se non con determinazione dei principi 
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 
e per oggetti definiti. 

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra 
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere 
di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: 
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)". 

- La direttiva 95/29/CE è pubblicata in GUCE 
L 148 del 30 giugno 1995. 

- La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in GUCE 
L 340 dell'11 dicembre 1991. 

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, 
reca: "Attuazione della direttiva 91/628/CEE 
relativa alla protezione degli animali durante 
il trasporto". 

Note all'art. 1: 

- Per quanto riguarda il decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note 
alle premesse. 

- Si riporta di seguito l'art. 2, comma 2, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, 
così come modificato dal presente decreto: 



"Art. 2. 

- 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, 
all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. 
che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
90/675/CEE e 91/496/CEE. 

2. Si intende inoltre per: 

a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli 
stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei 
utilizzati per il carico e il trasporto di 
animali, nonché i contenitori per il trasporto 
terrestre, marittimo o aereo; 

b) "trasporto": ogni trasferimento di animali 
effettuato con un mezzo di trasporto, che 
comprenda il carico e lo scarico degli animali; 

c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio 
è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o 
abbeveraggio degli animali; 

d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il 
trasporto è interrotto allo scopo di trasferire 
gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro; 

e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto 
salvo l'art. 1, comma 2, gli animali sono 
caricati per la prima volta su un mezzo di 
trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli 
animali sono stati scaricati e stabulati per 
ventiquattro ore abbeverati, nutriti, nonché, 
se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi 
punto di sosta o di trasferimento; possono essere 
parimenti considerati "luoghi di partenza" i 
mercati ed i centri di raccolta autorizzati: 

- quando il primo luogo di carico degli animali 
è distante meno di 50 km dai summenzionati 
mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui 
la distanza sia superiore a 50 km, gli animali 
hanno beneficiato di un periodo di riposo di una 
durata da stabilirsi secondo le procedure 
comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti 
prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di 
trasporto; 

f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli 
animali sono scaricati definitivamente da un 
mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non 
comprende un punto di sosta o un punto di 
trasferimento; 

g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza 
al luogo di destinazione; 

h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel 
corso del viaggio, durante il quale gli animali 
non sono spostati con un mezzo di trasporto; 

i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o 
giuridica che, per fini commerciali e a scopo di 
lucro trasporta animali per conto proprio o per 
conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo 
di trasporto a disposizione di terzi". 

- Si riporta di seguito l'art. 3, comma 1, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, 
così come modificato dal presente decreto: 


"Art. 3. 

- 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici 
di cui all'allegato A del D.L. che attua la 
direttiva 89/608 e le unità sanitarie locali, 
secondo le rispettive competenze vigilano 
affinché: 

a) il trasporto di animali nel territorio e da 
questo ad altro Stato membro sia effettuato 
conformemente al presente decreto e rispettando, 
per ciascuna specie, le disposizioni di cui 
all'allegato; 

a-bis) lo spazio, inteso come densità di carico, 
per gli animali sia almeno conforme ai dati 
fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine 
agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati 
in tale capitolo; le durate del trasporto e del 
periodo di riposo nonché gli intervalli di 
alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di 
animali siano conformi alle norme stabilite nel 
capitolo VII dell'allegato, in relazione agli 
animali menzionati in tale capitolo, fatte salve 
le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85"; 

b) siano trasportati soltanto animali idonei a 
sopportare il viaggio previsto e unicamente 
qualora siano state prese disposizioni adeguate 
per la cura degli animali durante il viaggio 
e al loro arrivo nel luogo di destinazione; 
gli animali malati o feriti non sono considerati 
idonei al trasporto, salvo: 

1) gli animali lievemente feriti o malati, per 
i quali il trasporto non sia causa di sofferenze 
inutili; 

2) gli animali trasportati ai fini di ricerche 
scientifiche approvate; 

c) gli animali che si ammalano o si feriscono 
durante il trasporto beneficino, appena possibile, 
di interventi immediati e, ove occorra, di un 
trattamento veterinario appropriato e, se 
necessario, siano macellati con urgenza 
evitando loro sofferenze inutili". 


- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, reca: 
"Disposizioni diverse per l'attuazione della 
manovra di finanza pubblica 1991-1993". 

Il comma 12 dell'art. 5 così recita: 
"12. Con decreto del Ministro della sanità, 
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono 
fissati le tariffe e i diritti spettanti al 
Ministero della sanità, all'Istituto superiore 
di sanità e all'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per 
prestazioni rese a richiesta e ad utilità di 
soggetti interessati, tenendo conto del costo 
reale dei servizi resi e del valore economico 
delle operazioni di riferimento; le relative 
entrate sono utilizzate per le attività di 
controllo, di programmazione, di informazione 
e di educazione sanitaria del Ministero della 
sanità e degli Istituti superiori predetti".

- Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio 
del 25 giugno 1997 riguarda i criteri comunitari 
per i punti di sosta e che adatta il ruolino di 
marcia previsto dall'allegato della direttiva 
91/628/CEE. 

- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, 
reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 
90/425/CEE relative ai controlli veterinari e 
zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti 
di origine animale applicabili negli scambi 
intracomunitari". 

Note all'art. 2: 

- Si riporta di seguito l'art. 9, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
532, così come modificato dal presente decreto: 

"3. Le decisioni adottate dalle competenti 
autorità devono essere comunicate, con 
l'indicazione delle relative motivazioni, 
allo speditore o al suo mandatario, nonché, 
mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, 
incluse quelle finanziarie, da determinarsi in 
sede comunitaria alla competente autorità dello 
Stato membro speditore per il tramite degli 
uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua 
la direttiva 89/608/CEE". 

- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, 
reca: "Attuazione delle direttive 90/675/CEE 
e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei 
controlli veterinari su prodotti e animali in 
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella 
Comunità europea". 
La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 del 
suddetto D.Lgs. così recita: 

"c) che le dichiarazioni figuranti su certificati 
o documenti sanitari corrispondano alle 
garanzie richieste dalla normativa comunitaria 
o, in caso di animali non compresi nell'allegato 
A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 
1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme 
nazionali;". 

- Si riporta di seguito l'art. 14, comma 1, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 532, così come modificato dal presente 
decreto: 


"Art. 14. 

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, 
il trasportatore che viola le disposizioni 
relative al trasporto degli animali di cui 
agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto 
è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire tre milioni 
a lire diciotto milioni". 

- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, 
n. 27, reca: "Attuazione della direttiva 
89/608/CEE relativa alla mutua assistenza 
tra autorità amministrative per assicurare 
la corretta applicazione della legislazione 
veterinaria e zootecnica". 

- Per il titolo del decreto legislativo 30 
  dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note 
  alle premesse. 

- La direttiva 89/508/CEE è pubblicata in 
  GUCE L 351 del 2 dicembre 1989. 

- La direttiva 91/496/CEE è pubblicata in 
  GUCE L 268 del 24 settembre 1991. 

- La direttiva 89/662/CEE è pubblicata in 
  GUCE L 395 del 30 dicembre 1989. 

- La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in 
  GUCE L 224 del 18 agosto 1990. 

- La direttiva 90/675/CEE è pubblicata in 
  GUCE L 373 del 31 dicembre 1990. 

- La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in 
  GUCE L 340 dell'11 dicembre 1991