Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333
Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa
alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento (Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1998,
n. 226)
Art. 1
Il presente decreto si applica al trasferimento,
alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo
stordimento, alla macellazione ed
all'abbattimento degli animali allevati detenuti
per la produzione di carni, pelli, pellicce o
altri prodotti, nonche' all'abbattimento degli
animali a fini di profilassi e lotta contro le
malattie infettive e diffusive. Ferme restando
le vigenti disposizioni contro il maltrattamento
degli animali, il presente decreto non si applica:
a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi
da utilizzare nelle attivita' di cui al comma 1,
eseguite sotto il controllo dell'autorita'
competente;
b) agli animali abbattuti in occasione di
manifestazioni culturali o sportive;
c) alla selvaggina abbattuta conformemente
all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607,
e successive modifiche.
Art. 2
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura,
comprese le attrezzature per il trasferimento
e la stabulazione degli animali, utilizzati per
la macellazione a fini commerciali degli animali
di cui all'articolo 5, comma 1;
b) trasferimento: lo scarico di animali o il
loro trasporto dalle piattaforme di scarico,
dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino
ai locali o ai luoghi di macellazione;
c) stabulazione: la custodia di animali in stalle,
recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte
utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare
loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua,
foraggio, riposo) prima della macellazione;
d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a
limitare i movimenti degli animali per facilitare
uno stordimento o abbattimento efficaci;
e) stordimento: qualsiasi procedimento che,
praticato sugli animali, determina rapidamente
uno stato di incoscienza che si protrae fino a
quando non intervenga la morte;
f) abbattimento: qualsiasi procedimento che
produca la morte dell'animale;
g) macellazione: l'uccisione dell'animale
mediante dissanguamento;
h) autorita' competente: il Ministero della
sanita', il servizio veterinario della regione
o provincia autonoma, il veterinario ufficiale
quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, e successive modifiche; tuttavia per le
macellazioni secondo determinati riti religiosi,
l'autorita' competente in materia di
applicazione e controllo delle disposizioni
particolari relative alla macellazione secondo
i rispettivi riti religiosi e' l'autorita'
religiosa per conto della quale sono effettuate
le macellazioni; questa opera sotto la
responsabilita' del veterinario ufficiale
per le altre disposizioni contenute nel
presente decreto. I titolari degli stabilimenti
di macellazione presso i quali si intende
macellare secondo determinati riti religiosi
comunicano all'autorita' sanitaria veterinaria
territorialmente competente, per il successivo
inoltro al Ministero della sanita', di essere
in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 3
Le operazioni di trasferimento, stabulazione,
immobilizzazione, stordimento, macellazione e
abbattimento devono essere condotte in modo
tale da risparmiare agli animali eccitazioni,
dolori e sofferenze evitabili.
Art. 4
La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura
dei macelli, nonche' il loro funzionamento
devono essere tali da risparmiare agli animali
eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.
Art. 5
I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e
i volatili da cortile, trasportati nei macelli
ai fini della macellazione, devono essere:
a) trasferiti e, se necessario, stabulati
conformemente alle indicazioni di cui
all'allegato A;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni
di cui all'allegato B;
c) storditi prima della macellazione o abbattuti
istantaneamente conformemente alle disposizioni
di cui all'allegato C;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni di
cui all'allegato D.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c),
non si applicano alle macellazioni che avvengono
secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h).
Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18
aprile 1996, n. 286, e successive modifiche,
nonche' agli articoli 4 e 12 di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 495, purche' siano comunque rispettate le
disposizioni di cui all'articolo 3, possono
derogare:
a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera
a), per i bovini;
b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera
a), nonche' ai procedimenti di stordimento ed
abbattimento prescritti all'allegato C, per i
volatili da cortile, i conigli, i suini, gli
ovini e i caprini.
Art. 6
Gli strumenti, il materiale per
l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti
per lo stordimento o l'abbattimento devono essere
progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in
modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento
rapido ed efficace, in conformita' alle disposizioni
del presente decreto; l'accertamento della loro
conformita' ed idoneita' ad assicurare tali esigenze
specifiche e' effettuato dal veterinario ufficiale
che ne controlla anche regolarmente il buono stato.
Nel luogo di macellazione devono essere disponibili,
per casi di emergenza, adeguati strumenti e
attrezzature di ricambio opportunamente conservati
e sottoposti a regolare controllo da parte del
veterinario ufficiale.
Art. 7
Le operazioni di trasferimento, stabulazione,
immobilizzazione, stordimento, macellazione o
abbattimento di animali possono essere effettuate
solo da persone in possesso della preparazione
teorica e pratica necessaria a svolgere tali
attivita' in modo umanitario ed efficace.
L'autorita' competente si accerta dell'idoneita',
delle capacita' e conoscenze professionali delle
persone incaricate della macellazione.
Art. 8
L'ispezione e la sorveglianza dei macelli per
accertare il rispetto delle disposizioni del
presente decreto sono effettuati dall'autorita'
competente in qualsiasi momento anche in
occasione di ispezioni rivolte ad altri fini.
Art. 9
Le disposizioni fissate nelle lettere b), c)
e d) dell'articolo 5, comma 1, si applicano
anche nei casi in cui gli animali, ivi
indicati, vengono macellati in luogo diverso
dal macello. In deroga a quanto previsto al
comma 1, nei casi di macellazione a domicilio
da parte di privati di volatili da cortile,
conigli, suini, ovini e caprini per consumo
familiare, le prescrizioni fissate nelle
lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1,
non si applicano, purche' siano rispettate le
disposizioni di cui all'articolo 3 e gli
animali delle specie bovina, suina, ovina
e caprina siano stati storditi in precedenza.
Art. 10
La macellazione e l'abbattimento, a fini di
profilassi, degli animali di cui all'articolo
5, comma 1, devono avvenire in conformita'
delle disposizioni di cui all'allegato E.
Gli animali da pelliccia devono essere
abbattuti, in conformita' delle disposizioni
di cui all'allegato F. I pulcini di un giorno,
come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica
3 marzo 1993, n. 587, e gli embrioni in eccedenza
negli incubatoi, da eliminare, sono abbattuti il
piu' rapidamente possibile, in conformita' delle
disposizioni di cui all'allegato G.
Art. 11
Le disposizioni previste agli articoli 9 e 10
non si applicano agli animali che devono essere
abbattuti immediatamente per motivi d'emergenza.
Art. 12
Gli animali feriti o malati devono essere
macellati o abbattuti sul posto; il veterinario
ufficiale puo', tuttavia, autorizzare il loro
trasporto per la macellazione o l'abbattimento
purche' cio' non comporti ulteriori sofferenze.
Art. 13
Le autorita' competenti assicurano la necessaria
collaborazione ed assistenza agli esperti della
Commissione europea incaricati di effettuare
controlli per verificare l'applicazione delle
norme previste nel presente decreto.
Art. 14
Il certificato sanitario che accompagna le carni
provenienti da un paese terzo deve essere
completato dall'attestazione che le carni stesse
sono state ottenute dagli animali di cui
all'articolo 5, macellati nel rispetto di
condizioni almeno equivalenti a quelle previste
nel presente decreto.
Art. 15
Salvo che il fatto costituisca reato,
l'inosservanza delle prescrizioni indicate
all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6,
all'articolo 7, comma 1, nonche' agli articoli
9 e 10 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
La ripetuta inosservanza delle prescrizioni
indicate al comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni
a lire dodici milioni.
Le regioni che hanno stabilito sanzioni
amministrative pecuniarie ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689, in base alla delega
contenuta all'articolo 5 della legge 14 ottobre
1985, n. 623, per i casi di inosservanza alle
prescrizioni poste a tutela degli animali
destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti
delle leggi regionali disciplinanti la materia
ai principi del presente decreto, nonche' ai
limiti minimo e massimo delle sanzioni
amministrative pecuniarie comminate ai commi
1 e 2.
Art. 16
E' abrogata la legge 2 agosto 1978, n. 439.
Allegato A
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO
E ALLA STABULAZIONE DEGLI ANIMALI NEI MACELLI
I. Disposizioni generali.
1. I macelli predisposti per lo scarico degli
animali dai mezzi di trasporto devono disporre
di tali impianti entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.
2. Gli animali devono essere scaricati il piu'
presto possibile dopo il loro arrivo.
In caso di ritardi inevitabili, gli animali
devono essere protetti da variazioni eccezionali
delle condizioni climatiche e godere di una
ventilazione adeguata.
3. Gli animali che rischiano di ferirsi
reciprocamente a causa della specie, del sesso,
dell'eta'o dell'origine devono essere tenuti
separati.
4. Gli animali devono essere protetti da
condizioni climatiche avverse. Qualora siano
stati sottoposti a temperature elevate e
caratterizzate da un alto tenore di umidita',
gli animali devono essere rinfrescati con
metodi appropriati.
5. Le condizioni e lo stato di salute degli
animali devono essere controllati almeno ogni
mattina e ogni sera.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo
VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE,
gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori
durante il trasporto o fin dal loro arrivo al
macello e gli animali non svezzati devono essere
macellati immediatamente.
Qualora cio' non sia possibile, essi devono essere
separati dagli altri e macellati quanto prima e
comunque entro le due ore successive.
Gli animali che non sono in grado di camminare
non devono essere trascinati fino al luogo di
macellazione, ma abbattuti sul posto oppure,
se cio' e' possibile e non comporta alcuna
inutile sofferenza, trasportati su un carrello
o su una piattaforma mobile fino al locale
per la macellazione di emergenza.
II. Disposizioni relative agli animali consegnati
mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori.
1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo
scarico degli animali devono avere un pavimento
antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti
di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle
devono essere provvisti di pareti laterali,
ringhiere o altri mezzi di protezione che
evitino la caduta degli animali.
Le rampe di uscita o di accesso devono avere la
minima inclinazione possibile.
2. Durante le operazioni di scarico gli animali
non devono essere spaventati, eccitati o
maltrattati e occorre evitare che essi possano
capovolgersi. Gli animali non devono essere
sollevati per la testa, le corna, le orecchie,
le zampe, la coda o il vello in una maniera che
causi loro dolori o sofferenze inutili.
Ove occorra, gli animali devono essere guidati
individualmente.
3. Gli animali devono essere spostati con la
debita cura. I corridoi nei quali passano gli
animali devono essere costruiti in modo che
questi non possano ferirsi ed essere disposti
in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie.
Si possono usare strumenti soltanto per tenere
gli animali nella direzione corretta e unicamente
per brevi periodi. Gli strumenti che provocano
scariche elettriche possono essere usati soltanto
per i bovini adulti e i suini che rifiutano di
muoversi, a condizione che le scariche non durino
piu' di due secondi, siano adeguatamente
intervallate e che gli animali dispongano davanti
a loro di spazio sufficiente per muoversi; le
scariche possono essere applicate soltanto ai
muscoli posteriori.
4. Gli animali non devono essere percossi, ne'
subire pressioni su qualsiasi parte sensibile
del corpo. In particolare, non si deve loro
schiacciare, torcere o rompere la coda, ne'
afferrarne gli occhi.
E' vietato colpire o prendere a calci gli animali.
5. Gli animali non devono essere trasportati nel
luogo di macellazione se non possono essere
immediatamente macellati. Qualora non vengano
macellati immediatamente dopo il loro arrivo,
gli animali devono essere condotti nei locali
di stabulazione.
6. Fatte salve le deroghe concesse in virtu'
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e
13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli
devono disporre di un numero sufficiente di
stalle e recinti per l'adeguata stabulazione
degli animali, in modo che gli stessi non
siano esposti al maltempo.
7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie
in materia, i locali di stabulazione devono
essere dotati di:
R- pavimenti tali da ridurre al minimo il
rischio che gli animali sdrucciolino e
subiscano lesioni;
R- adeguata ventilazione, tenendo conto delle
temperature minime e massime e del grado di
umidita' prevedibili. In caso di impiego di
mezzi meccanici di ventilazione, devono
essere previsti dispositivi di emergenza per
far fronte a guasti eventuali;
R- illuminazione di intensita' sufficiente a
consentire l'ispezione di tutti gli animali
in qualsiasi circostanza; ove necessario dovra'
essere disponibile un adeguato sistema di
illuminazione artificiale sostitutivo;
R- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
R- qualora sia necessario, opportuno materiale da
lettiera per tutti gli animali che di notte siano
collocati nei locali di stabulazione.
8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione
menzionati piu' sopra, i macelli dispongano
anche di aree di stabulazione aperta, non
dotate di ripari o di zone ombrose, occorre
provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo.
Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute
in condizioni tali da non esporre gli animali
a rischi di carattere fisico, chimico o di altro
genere.
9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono
immediatamente condotti nel luogo di macellazione,
devono sempre poter disporre di acqua potabile
mediante dispositivi adeguati. Gli animali non
macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono
essere alimentati; successivamente devono essere
loro somministrati moderati quantitativi di
foraggio, ad intervalli appropriati.
10. Gli animali che restano nel macello dodici
ore o piu' devono essere lasciati nei locali di
stabulazione, ove occorra legati, ma con la
possibilita' di coricarsi senza difficolta'.
Se non sono tenuti legati, gli animali devono
essere alimentati in modo da poter mangiare
indisturbati.
III. Disposizioni relative agli animali consegnati
in contenitori.
1. I contenitori nei quali sono trasportati gli
animali devono essere maneggiati con cura e non
devono essere gettati o lasciati cadere a terra
o rovesciati. Se possibile, essi devono essere
caricati e scaricati in posizione orizzontale
mediante mezzi meccanici.
2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo
flessibile o perforato devono essere scaricati
con particolare attenzione, in modo da evitare
lesioni. Se del caso, gli animali devono essere
scaricati individualmente dai contenitori stessi.
3. Gli animali che sono stati trasportati in
contenitori devono essere macellati il piu' presto
possibile; in caso contrario, se necessario, occorre
fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle
disposizioni del punto II.
9. Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b)
IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE
STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI
1. Gli animali devono essere immobilizzati nel
modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze,
agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
Tuttavia, in caso di macellazione rituale, e'
obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della
specie bovina prima della macellazione con metodo
meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza
e eccitazione, nonche' qualsiasi ferita o contusione
agli animali.
2. Gli animali non devono essere legati per le zampe
ne' devono essere sospesi prima di essere storditi o
abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli
possono essere sospesi per essere macellati, purche'
vengano prese le appropriate misure affinche', quando
stanno per essere storditi, siano in uno stato di
rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi
efficacemente e senza inutili indugi.
D'altra parte,
il fatto di bloccare un animale in un sistema di
contenzione non puo' essere considerato in nessun
caso come una sospensione.
3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con
mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa,
devono essere presentati in una posizione tale che
lo strumento possa essere applicato e manovrato senza
difficolta', in modo corretto e per la durata
appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorita'
competente puo' tuttavia autorizzare il ricorso a
strumenti appropriati per limitare i movimenti della
testa.
4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono
essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali
o per farli muovere.
Allegato C
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c)
STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI
DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA
I. Metodi ammessi.
A. Stordimento:
1) pistola a proiettile captivo;
2) commozione cerebrale;
3) elettronarcosi;
4) esposizione al biossido di carbonio.
B. Abbattimento:
1) pistola o fucile a proiettile libero;
2) elettrocuzione;
3) esposizione al biossido di carbonio.
C. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare
la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego
del "cassone a vuoto" come metodo di abbattimento per
talune specie determinate, sempreche' siano osservate
le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni
specifiche del punto III del presente allegato.
II. Disposizioni specifiche per lo stordimento.
Lo stordimento non deve essere praticato se non e'
possibile l'immediato dissanguamento degli animali.
1. Pistola a proiettile captivo:
a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il
proiettile penetri nella corteccia cerebrale.
In particolare per i bovini e' proibito sparare il colpo
dietro le corna nello spazio tra le orecchie.
Per gli ovini e i caprini il colpo puo' essere sparato
nel punto suddetto qualora le corna impediscano di
accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il
colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto
della base delle corna, in direzione della bocca;
il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che
seguono;
b) quando si usa uno strumento a proiettile captivo,
l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni
effettivamente in posizione dopo ogni colpo.
In caso contrario lo strumento non puo' essere riutilizzato
fino a che sia stato riparato;
c) gli animali non devono essere sistemati in un box per
lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non
e' pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi e'
introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata
finche' l'operatore non e' pronto a stordirlo.
2. Percussione:
a) questo metodo e' ammesso soltanto se si utilizza uno
strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa
al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto
in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia
avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del
fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura
del cranio;
b) tuttavia nel caso di piccole quantita' di conigli,
qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico,
l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale
passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante
fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali
dell'articolo 3.
3. Elettronarcosi:
A. Elettrodi:
1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello
in modo da consentire alla corrente di attraversarlo.
Occorre inoltre prendere le misure appropriate per
ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente
rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle;
2) se gli animali sono storditi individualmente,
l'apparecchio deve:
a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza
del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio
se la corrente elettrica minima prescritta non puo' essere
trasmessa;
b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso
che indichi la durata della sua applicazione ad un
determinato animale;
c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in
modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi
il voltaggio e l'intensita' di corrente utilizzata.
B. Bagni d'acqua:
1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni
d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua
deve essere regolabile in modo da consentire un corretto
contatto con la testa degli stessi.
L'intensita' e la
durata della corrente utilizzata in questo caso sono
determinate dall'autorita' competente in modo da
garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato
di incoscienza persistente fino alla morte;
2) qualora i volatili da cortile siano storditi in
gruppo in un bagno d'acqua, sara' mantenuto un voltaggio
sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensita'
efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei
volatili;
3) occorre prendere le misure appropriate per garantire
un buon passaggio della corrente e segnatamente un
contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto
tra le zampe e i ganci di sospensione;
4) i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono
presentare dimensioni e profondita' appropriate per
il tipo di volatili da macellare, e non devono
traboccare al momento dell'entrata.
L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza
della vasca;
5) se necessario deve essere possibile un intervento
manuale diretto.
4. Esposizioni al biossido di carbonio:
1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei
suini non deve essere inferiore al 70% in volume;
2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i
dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono
essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali
da evitare che gli animali si possano ferire o possano
subire compressioni al petto e da permettere loro di
restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo
di instradamento e la cella devono essere adeguatamente
illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini
o l'ambiente circostante;
3) la cella deve essere munita di dispositivi di
misurazione della concentrazione di gas nel punto
di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale
di allarme perfettamente visibile ed udibile se la
concentrazione di biossido di carbonio scende al di
sotto del livello dovuto;
4) i suini devono essere disposti in recinti o in
contenitori in modo tale che un suino possa vedere
altri suini ed essere convogliato nella cella
contenente gas entro trenta secondi dal momento
dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere
convogliati il piu' rapidamente possibile dalla
soglia al punto di massima concentrazione di gas
ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente
per rimanere in stato di incoscienza fino a che la
morte sopraggiunga.
III. Disposizioni specifiche per l'abbattimento.
1. Pistola o fucile a proiettili liberi.
Questi metodi che possono essere impiegati per
l'abbattimento di varie specie e segnatamente per
la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi,
sono subordinati all'autorizzazione dell'autorita'
competente che dovra' in particolare assicurarsi
che vengano utilizzati da personale abilitato a
farlo e nel rispetto delle disposizioni generali
dell'articolo 3 della presente direttiva.
2. Decapitazione e dislocazione del collo.
Questi metodi, utilizzati unicamente per
l'abbattimento di volatili da cortile,
sono subordinati all'autorizzazione da
parte dell'autorita' competente che
dovra' segnatamente assicurarsi che
vengano utilizzati da personale
abilitato a farlo e nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 3.
3. Elettrocuzione e biossido di carbonio.
L'autorita' competente puo' autorizzare
l'abbattimento di varie specie mediante tali
metodi sempreche' siano rispettate, oltre alle
disposizioni dell'articolo 3, le disposizioni
specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II
del presente allegato; a tal fine, essa fissa
inoltre l'intensita' e la durata della corrente
utilizzata, nonche' la concentrazione di biossido
di carbonio e la durata di esposizione ad esso.
4. Cassone a vuoto.
Questo metodo, riservato all'abbattimento
senza dissanguamento di taluni animali da
consumo appartenenti a specie di selvaggina
da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) e'
subordinato all'autorizzazione dell'autorita'
competente che si accerta, oltre che
dell'osservanza delle disposizioni
dell'articolo 3:
R- che gli animali siano posti in un cassone
a tenuta stagna nel quale viene raggiunto
rapidamente il vuoto mediante una potente
pompa elettrica;
R- che la depressione d'aria sia mantenuta
fino alla morte degli animali;
R- che gli animali siano sottoposti a
contenzione in gruppo, in contenitori da
trasporto inseribili nel cassone a vuoto,
di dimensioni proporzionate allo scopo.
Allegato D
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera
d)
DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI
1. Per gli animali che sono stati storditi,
l'operazione di dissanguamento deve iniziare
il piu' presto possibile dopo lo stordimento,
in modo da provocare un dissanguamento rapido,
profuso e completo. Il dissanguamento deve
essere effettuato prima che l'animale riprenda
coscienza.
2. Il dissanguamento degli animali deve
essere ottenuto mediante recisione di
almeno una della due carotidi o dei vasi
sanguigni da cui esse si dipartono.
Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non
vanno effettuate altre operazioni sugli
animali ne' alcuna stimolazione elettrica
prima della fine del dissanguamento.
3. Il responsabile dello stordimento,
impastoiamento, carico e dissanguamento degli
animali, deve eseguirle consecutivamente su
un solo animale prima di passare a un altro
animale.
4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati
mediante decapitazione eseguita automaticamente,
dev'essere possibile l'intervento manuale diretto,
in modo che, in caso di mancato funzionamento del
dispositivo, l'animale possa essere macellato
immediatamente.
Allegato E
(previsto dall'articolo 10, comma 1)
METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA
CONTRO LE MALATTIE
Metodi ammessi.
Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle
disposizioni dell'allegato C e che garantisca
la morte certa.
L'autorita' competente, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 3, puo' autorizzare
l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento
degli animali sensibili assicurandosi segnatamente
che:
R- qualora si ricorra a metodi che non causano
morte immediata (ad esempio l'uso della pistola
a proiettile captivo), siano prese le misure
appropriate per abbattere gli animali il piu'
presto possibile e ad ogni modo prima che
riprendano conoscenza;
R- nessun'altra operazione venga iniziata sugli
animali finche' essa non ne abbia constatato la
morte.
Allegato F
(previsto dall'articolo 10, comma 2)
METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA
I. Metodi ammessi.
1. Strumenti a funzionamento meccanico con
penetrazione nel cervello.
2. Iniezione della dose letale di una sostanza
avente proprieta' anestetiche.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
4. Esposizione al monossido di carbonio.
5. Esposizione al cloroformio.
6. Esposizione al biossido di carbonio.
L'autorita' competente decide del metodo piu'
appropriato di abbattimento per le varie specie
in questione nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 3.
II. Disposizioni specifiche.
1. Strumenti a funzionamento meccanico con
penetrazione nel cervello:
a) gli strumenti devono essere posizionati in
modo che il proiettile penetri nella corteccia
cerebrale;
b) tale metodo e' ammesso soltanto se
immediatamente seguito da dissanguamento.
2. Inoculazione della dose letale di una sostanza
avente proprieta' anestetiche.
Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici
che causano immediata perdita di conoscenza seguita
da morte e unicamente se somministrati nelle dosi
e con i metodi di inoculazione appropriati.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
Gli elettrodi devono essere disposti in modo da
colpire il cervello ed il cuore, restando inteso
che il livello minimo dell'intensita' di corrente
deve comportare la perdita immediata della conoscenza
e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto
riguarda le volpi, in caso di applicazione degli
elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare
per almeno tre secondi una corrente di intensita'
media pari a 0,3 A.
4. Esposizione al monossido di carbonio:
a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas
deve essere concepita, costruita e mantenuta in
condizioni tali da evitare che gli animali possano
ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali devono essere introdotti nella
cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta
una concentrazione di monossido di carbonio almeno
dell'1% in volume, proveniente da una fonte di
monossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas prodotto da un motore specialmente
adattato all'uopo puo' essere utilizzato per
l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla'
purche' i test abbiano dimostrato che il gas
utilizzato:
R- e' stato raffreddato in maniera appropriata;
R- e' stato sufficientemente filtrato;
R- e' esente da qualsiasi materiale o gas irritante;
R- che gli animali possono essere introdotti
soltanto quando la concentrazione di monossido di
carbonio raggiunge almeno l'1% in volume;
d) quando viene inalato, il gas deve produrre
anzitutto un'anestesia generale profonda e,
infine, morte sicura;
e) gli animali devono restare nella cella finche'
non siano morti.
5. Esposizione al cloroformio.
L'esposizione al cloroformio puo' essere
impiegata per l'abbattimento dei cincilla'
purche':
a) la cella in cui gli animali sono esposti
al gas sia concepita, costruita e mantenuta
in condizioni tali da evitare che gli animali
possano ferirsi e da consentire la loro
sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella
soltanto se questa contiene un composto saturo
cloroformio/aria;
c) quando viene inalato, il gas provochi
anzitutto un'anestesia generale profonda
e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finche'
non siano morti.
6. Esposizione al biossido di carbonio.
Il biossido di carbonio puo' essere utilizzato
per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla'
purche':
a) la cella in cui gli animali sono esposti al
gas sia concepita, costruita e mantenuta in
condizioni tali da evitare che gli animali
possano ferirsi e da consentire la loro
sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella
soltanto qualora l'atmosfera presenti la
massima concentrazione possibile di biossido
di carbonio proveniente da una fonte di
biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto
un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finche' non siano morti.
Allegato G
(previsto dall'articolo 10, comma 3)
ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDENZA
NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE
I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini.
1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che
produca una morte rapida.
2. Esposizione al biossido di carbonio.
3. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare
l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento
scientificamente riconosciuti, purche' rispettino
le disposizioni dell'articolo 3.
II. Disposizioni specifiche.
1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che
produca una morte rapida:
a) gli animali devono essere abbattuti mediante
un dispositivo munito di lame a rapida rotazione
o protuberanze di spugna;
b) la capacita' del dispositivo deve essere tale
che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano
direttamente uccisi.
2. Esposizione al biossido di carbonio:
a) gli animali devono essere posti in un'atmosfera
contenente la concentrazione massima possibile di
biossido di carbonio proveniente da una fonte di
biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
b) gli animali devono restare nell'atmosfera sopra
definita finche' non siano morti.
III. Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni.
1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni
vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono
essere trattati mediante il dispositivo meccanico
descritto al punto II.1.
2. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare
l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento
scientificamente riconosciuti, purche' rispettino le
disposizioni dell'articolo 3.
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