Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333

Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa 
alla protezione degli animali durante la 
macellazione o l'abbattimento (Pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1998, 
n. 226)


Art. 1 

Il presente decreto si applica al trasferimento, 
alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo 
stordimento, alla macellazione ed 
all'abbattimento degli animali allevati detenuti 
per la produzione di carni, pelli, pellicce o 
altri prodotti, nonche' all'abbattimento degli 
animali a fini di profilassi e lotta contro le 
malattie infettive e diffusive. Ferme restando 
le vigenti disposizioni contro il maltrattamento 
degli animali, il presente decreto non si applica:

a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi 
da utilizzare nelle attivita' di cui al comma 1, 
eseguite sotto il controllo dell'autorita' 
competente;

b) agli animali abbattuti in occasione di 
manifestazioni culturali o sportive;

c) alla selvaggina abbattuta conformemente 
all'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, 
e successive modifiche. 

Art. 2

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, 
comprese le attrezzature per il trasferimento 
e la stabulazione degli animali, utilizzati per 
la macellazione a fini commerciali degli animali 
di cui all'articolo 5, comma 1;

b) trasferimento: lo scarico di animali o il 
loro trasporto dalle piattaforme di scarico, 
dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino 
ai locali o ai luoghi di macellazione;

c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, 
recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte 
utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare 
loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, 
foraggio, riposo) prima della macellazione;

d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a 
limitare i movimenti degli animali per facilitare
uno stordimento o abbattimento efficaci;

e) stordimento: qualsiasi procedimento che, 
praticato sugli animali, determina rapidamente 
uno stato di incoscienza che si protrae fino a 
quando non intervenga la morte;

f) abbattimento: qualsiasi procedimento che 
produca la morte dell'animale;

g) macellazione: l'uccisione dell'animale 
mediante dissanguamento;

h) autorita' competente: il Ministero della 
sanita', il servizio veterinario della regione 
o provincia autonoma, il veterinario ufficiale 
quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera 
g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 
286, e successive modifiche; tuttavia per le 
macellazioni secondo determinati riti religiosi, 
l'autorita' competente in materia di 
applicazione e controllo delle disposizioni 
particolari relative alla macellazione secondo 
i rispettivi riti religiosi e' l'autorita' 
religiosa per conto della quale sono effettuate 
le macellazioni; questa opera sotto la 
responsabilita' del veterinario ufficiale 
per le altre disposizioni contenute nel 
presente decreto. I titolari degli stabilimenti 
di macellazione presso i quali si intende 
macellare secondo determinati riti religiosi 
comunicano all'autorita' sanitaria veterinaria 
territorialmente competente, per il successivo 
inoltro al Ministero della sanita', di essere 
in possesso dei requisiti prescritti. 

Art. 3

Le operazioni di trasferimento, stabulazione, 
immobilizzazione, stordimento, macellazione e 
abbattimento devono essere condotte in modo 
tale da risparmiare agli animali eccitazioni,
dolori e sofferenze evitabili. 

Art. 4

La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura 
dei macelli, nonche' il loro funzionamento 
devono essere tali da risparmiare agli animali 
eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. 

Art. 5

I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e 
i volatili da cortile, trasportati nei macelli 
ai fini della macellazione, devono essere:

a) trasferiti e, se necessario, stabulati 
conformemente alle indicazioni di cui 
all'allegato A;

b) immobilizzati conformemente alle indicazioni 
di cui all'allegato B; 

c) storditi prima della macellazione o abbattuti 
istantaneamente conformemente alle disposizioni 
di cui all'allegato C;

d) dissanguati conformemente alle indicazioni di 
cui all'allegato D. 

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), 
non si applicano alle macellazioni che avvengono 
secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettera h). 

Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di 
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 
aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, 
nonche' agli articoli 4 e 12 di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, 
n. 495, purche' siano comunque rispettate le 
disposizioni di cui all'articolo 3, possono 
derogare:

a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera 
a), per i bovini;

b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera 
a), nonche' ai procedimenti di stordimento ed 
abbattimento prescritti all'allegato C, per i 
volatili da cortile, i conigli, i suini, gli 
ovini e i caprini. 

Art. 6

Gli strumenti, il materiale per 
l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti 
per lo stordimento o l'abbattimento devono essere 
progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in 
modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento 
rapido ed efficace, in conformita' alle disposizioni 
del presente decreto; l'accertamento della loro 
conformita' ed idoneita' ad assicurare tali esigenze 
specifiche e' effettuato dal veterinario ufficiale 
che ne controlla anche regolarmente il buono stato.
 
Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, 
per casi di emergenza, adeguati strumenti e 
attrezzature di ricambio opportunamente conservati 
e sottoposti a regolare controllo da parte del
veterinario ufficiale. 

Art. 7

Le operazioni di trasferimento, stabulazione, 
immobilizzazione, stordimento, macellazione o 
abbattimento di animali possono essere effettuate 
solo da persone in possesso della preparazione 
teorica e pratica necessaria a svolgere tali 
attivita' in modo umanitario ed efficace. 
L'autorita' competente si accerta dell'idoneita', 
delle capacita' e conoscenze professionali delle 
persone incaricate della macellazione. 

Art. 8

L'ispezione e la sorveglianza dei macelli per 
accertare il rispetto delle disposizioni del 
presente decreto sono effettuati dall'autorita' 
competente in qualsiasi momento anche in 
occasione di ispezioni rivolte ad altri fini. 

Art. 9

Le disposizioni fissate nelle lettere b), c) 
e d) dell'articolo 5, comma 1, si applicano 
anche nei casi in cui gli animali, ivi 
indicati, vengono macellati in luogo diverso 
dal macello. In deroga a quanto previsto al 
comma 1, nei casi di macellazione a domicilio 
da parte di privati di volatili da cortile, 
conigli, suini, ovini e caprini per consumo 
familiare, le prescrizioni fissate nelle 
lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, 
non si applicano, purche' siano rispettate le 
disposizioni di cui all'articolo 3 e gli 
animali delle specie bovina, suina, ovina 
e caprina siano stati storditi in precedenza. 

Art. 10

La macellazione e l'abbattimento, a fini di 
profilassi, degli animali di cui all'articolo 
5, comma 1, devono avvenire in conformita' 
delle disposizioni di cui all'allegato E. 
Gli animali da pelliccia devono essere 
abbattuti, in conformita' delle disposizioni 
di cui all'allegato F. I pulcini di un giorno, 
come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera 
c), del decreto del Presidente della Repubblica 
3 marzo 1993, n. 587, e gli embrioni in eccedenza 
negli incubatoi, da eliminare, sono abbattuti il 
piu' rapidamente possibile, in conformita' delle 
disposizioni di cui all'allegato G. 

Art. 11

Le disposizioni previste agli articoli 9 e 10 
non si applicano agli animali che devono essere 
abbattuti immediatamente per motivi d'emergenza.
 
Art. 12

Gli animali feriti o malati devono essere 
macellati o abbattuti sul posto; il veterinario 
ufficiale puo', tuttavia, autorizzare il loro 
trasporto per la macellazione o l'abbattimento 
purche' cio' non comporti ulteriori sofferenze. 

Art. 13

Le autorita' competenti assicurano la necessaria 
collaborazione ed assistenza agli esperti della 
Commissione europea incaricati di effettuare 
controlli per verificare l'applicazione delle 
norme previste nel presente decreto. 

Art. 14

Il certificato sanitario che accompagna le carni 
provenienti da un paese terzo deve essere 
completato dall'attestazione che le carni stesse 
sono state ottenute dagli animali di cui 
all'articolo 5, macellati nel rispetto di
 condizioni almeno equivalenti a quelle previste 
nel presente decreto. 

Art. 15

Salvo che il fatto costituisca reato, 
l'inosservanza delle prescrizioni indicate 
all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, 
all'articolo 7, comma 1, nonche' agli articoli 
9 e 10 e' punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre 
milioni. 
La ripetuta inosservanza delle prescrizioni 
indicate al comma 1, e' punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire due milioni 
a lire dodici milioni. 

Le regioni che hanno stabilito sanzioni 
amministrative pecuniarie ai sensi della legge 
24 novembre 1981, n. 689, in base alla delega 
contenuta all'articolo 5 della legge 14 ottobre 
1985, n. 623, per i casi di inosservanza alle 
prescrizioni poste a tutela degli animali 
destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti 
delle leggi regionali disciplinanti la materia 
ai principi del presente decreto, nonche' ai 
limiti minimo e massimo delle sanzioni 
amministrative pecuniarie comminate ai commi 
1 e 2. 

Art. 16

E' abrogata la legge 2 agosto 1978, n. 439. 

Allegato A
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) 
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO
E ALLA STABULAZIONE DEGLI ANIMALI NEI MACELLI 

I. Disposizioni generali. 

1. I macelli predisposti per lo scarico degli 
animali dai mezzi di trasporto devono disporre 
di tali impianti entro sei mesi dall'entrata 
in vigore del presente decreto. 

2. Gli animali devono essere scaricati il piu' 
presto possibile dopo il loro arrivo. 
In caso di ritardi inevitabili, gli animali 
devono essere protetti da variazioni eccezionali 
delle condizioni climatiche e godere di una 
ventilazione adeguata. 

3. Gli animali che rischiano di ferirsi 
reciprocamente a causa della specie, del sesso, 
dell'eta'o dell'origine devono essere tenuti 
separati. 

4. Gli animali devono essere protetti da 
condizioni climatiche avverse. Qualora siano 
stati sottoposti a temperature elevate e 
caratterizzate da un alto tenore di umidita', 
gli animali devono essere rinfrescati con 
metodi appropriati. 

5. Le condizioni e lo stato di salute degli 
animali devono essere controllati almeno ogni 
mattina e ogni sera. 

6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo 
VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, 
gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori 
durante il trasporto o fin dal loro arrivo al 
macello e gli animali non svezzati devono essere 
macellati immediatamente. 
Qualora cio' non sia possibile, essi devono essere 
separati dagli altri e macellati quanto prima e 
comunque entro le due ore successive. 

Gli animali che non sono in grado di camminare 
non devono essere trascinati fino al luogo di 
macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, 
se cio' e' possibile e non comporta alcuna 
inutile sofferenza, trasportati su un carrello 
o su una piattaforma mobile fino al locale 
per la macellazione di emergenza. 

II. Disposizioni relative agli animali consegnati 
mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori. 

1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo 
scarico degli animali devono avere un pavimento 
antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti 
di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle 
devono essere provvisti di pareti laterali, 
ringhiere o altri mezzi di protezione che
evitino la caduta degli animali. 

Le rampe di uscita o di accesso devono avere la 
minima inclinazione possibile. 

2. Durante le operazioni di scarico gli animali 
non devono essere spaventati, eccitati o 
maltrattati e occorre evitare che essi possano 
capovolgersi. Gli animali non devono essere 
sollevati per la testa, le corna, le orecchie, 
le zampe, la coda o il vello in una maniera che 
causi loro dolori o sofferenze inutili. 

Ove occorra, gli animali devono essere guidati 
individualmente. 

3. Gli animali devono essere spostati con la 
debita cura. I corridoi nei quali passano gli 
animali devono essere costruiti in modo che 
questi non possano ferirsi ed essere disposti 
in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. 
Si possono usare strumenti soltanto per tenere 
gli animali nella direzione corretta e unicamente 
per brevi periodi. Gli strumenti che provocano 
scariche elettriche possono essere usati soltanto 
per i bovini adulti e i suini che rifiutano di 
muoversi, a condizione che le scariche non durino 
piu' di due secondi, siano adeguatamente 
intervallate e che gli animali dispongano davanti 
a loro di spazio sufficiente per muoversi; le 
scariche possono essere applicate soltanto ai 
muscoli posteriori. 

4. Gli animali non devono essere percossi, ne' 
subire pressioni su qualsiasi parte sensibile 
del corpo. In particolare, non si deve loro 
schiacciare, torcere o rompere la coda, ne' 
afferrarne gli occhi. 
E' vietato colpire o prendere a calci gli animali. 

5. Gli animali non devono essere trasportati nel 
luogo di macellazione se non possono essere 
immediatamente macellati. Qualora non vengano 
macellati immediatamente dopo il loro arrivo, 
gli animali devono essere condotti nei locali 
di stabulazione. 

6. Fatte salve le deroghe concesse in virtu' 
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 
13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli 
devono disporre di un numero sufficiente di 
stalle e recinti per l'adeguata stabulazione 
degli animali, in modo che gli stessi non 
siano esposti al maltempo. 

7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie 
in materia, i locali di stabulazione devono 
essere dotati di:

R- pavimenti tali da ridurre al minimo il 
rischio che gli animali sdrucciolino e 
subiscano lesioni;

R- adeguata ventilazione, tenendo conto delle 
temperature minime e massime e del grado di 
umidita' prevedibili. In caso di impiego di 
mezzi meccanici di ventilazione, devono 
essere previsti dispositivi di emergenza per 
far fronte a guasti eventuali;

R- illuminazione di intensita' sufficiente a 
consentire l'ispezione di tutti gli animali 
in qualsiasi circostanza; ove necessario dovra' 
essere disponibile un adeguato sistema di 
illuminazione artificiale sostitutivo;

R- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
R- qualora sia necessario, opportuno materiale da 
lettiera per tutti gli animali che di notte siano 
collocati nei locali di stabulazione. 

8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione 
menzionati piu' sopra, i macelli dispongano 
anche di aree di stabulazione aperta, non 
dotate di ripari o di zone ombrose, occorre 
provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. 

Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute 
in condizioni tali da non esporre gli animali 
a rischi di carattere fisico, chimico o di altro 
genere. 

9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono 
immediatamente condotti nel luogo di macellazione, 
devono sempre poter disporre di acqua potabile 
mediante dispositivi adeguati. Gli animali non 
macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono 
essere alimentati; successivamente devono essere 
loro somministrati moderati quantitativi di 
foraggio, ad intervalli appropriati. 

10. Gli animali che restano nel macello dodici 
ore o piu' devono essere lasciati nei locali di 
stabulazione, ove occorra legati, ma con la 
possibilita' di coricarsi senza difficolta'. 

Se non sono tenuti legati, gli animali devono 
essere alimentati in modo da poter mangiare 
indisturbati. 

III. Disposizioni relative agli animali consegnati 
in contenitori. 

1. I contenitori nei quali sono trasportati gli 
animali devono essere maneggiati con cura e non 
devono essere gettati o lasciati cadere a terra 
o rovesciati. Se possibile, essi devono essere 
caricati e scaricati in posizione orizzontale 
mediante mezzi meccanici. 

2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo 
flessibile o perforato devono essere scaricati 
con particolare attenzione, in modo da evitare 
lesioni. Se del caso, gli animali devono essere 
scaricati individualmente dai contenitori stessi. 

3. Gli animali che sono stati trasportati in 
contenitori devono essere macellati il piu' presto 
possibile; in caso contrario, se necessario, occorre 
fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle 
disposizioni del punto II.

9. Allegato B
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b)

IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE 
STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI 

1. Gli animali devono essere immobilizzati nel 
modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, 
agitazioni, ferite o contusioni evitabili.

Tuttavia, in caso di macellazione rituale, e' 
obbligatoria l'immobilizzazione degli animali della 
specie bovina prima della macellazione con metodo 
meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza 
e eccitazione, nonche' qualsiasi ferita o contusione 
agli animali. 

2. Gli animali non devono essere legati per le zampe 
ne' devono essere sospesi prima di essere storditi o 
abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli 
possono essere sospesi per essere macellati, purche' 
vengano prese le appropriate misure affinche', quando 
stanno per essere storditi, siano in uno stato di 
rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi 
efficacemente e senza inutili indugi.
D'altra parte, 
il fatto di bloccare un animale in un sistema di 
contenzione non puo' essere considerato in nessun 
caso come una sospensione. 

3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con 
mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, 
devono essere presentati in una posizione tale che 
lo strumento possa essere applicato e manovrato senza 
difficolta', in modo corretto e per la durata 
appropriata. Per i solipedi e i bovini l'autorita' 
competente puo' tuttavia autorizzare il ricorso a 
strumenti appropriati per limitare i movimenti della 
testa. 

4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono 
essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali 
o per farli muovere. 


Allegato C
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) 

STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI 
DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA 

I. Metodi ammessi. 

A. Stordimento:

1) pistola a proiettile captivo;

2) commozione cerebrale;

3) elettronarcosi;

4) esposizione al biossido di carbonio. 


B. Abbattimento:

1) pistola o fucile a proiettile libero;

2) elettrocuzione;

3) esposizione al biossido di carbonio. 


C. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare 
la decapitazione, la dislocazione del collo e l'impiego 
del "cassone a vuoto" come metodo di abbattimento per 
talune specie determinate, sempreche' siano osservate 
le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni 
specifiche del punto III del presente allegato. 


II. Disposizioni specifiche per lo stordimento. 

Lo stordimento non deve essere praticato se non e' 
possibile l'immediato dissanguamento degli animali.


1. Pistola a proiettile captivo:

a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il 
proiettile penetri nella corteccia cerebrale. 
In particolare per i bovini e' proibito sparare il colpo 
dietro le corna nello spazio tra le orecchie.

Per gli ovini e i caprini il colpo puo' essere sparato 
nel punto suddetto qualora le corna impediscano di 
accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il 
colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto 
della base delle corna, in direzione della bocca; 
il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che 
seguono;

b) quando si usa uno strumento a proiettile captivo, 
l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni 
effettivamente in posizione dopo ogni colpo. 

In caso contrario lo strumento non puo' essere riutilizzato 
fino a che sia stato riparato;

c) gli animali non devono essere sistemati in un box per 
lo stordimento se l'operatore incaricato di stordirli non 
e' pronto a operare fin dal momento in cui l'animale vi e' 
introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata 
finche' l'operatore non e' pronto a stordirlo. 

2. Percussione:


a) questo metodo e' ammesso soltanto se si utilizza uno 
strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa 
al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto 
in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia 
avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del 
fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura 
del cranio;

b) tuttavia nel caso di piccole quantita' di conigli, 
qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, 
l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale 
passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante 
fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali 
dell'articolo 3. 

3. Elettronarcosi:


A. Elettrodi:


1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello 
in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. 
Occorre inoltre prendere le misure appropriate per 
ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente 
rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle; 

2) se gli animali sono storditi individualmente, 
l'apparecchio deve:

a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza 
del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio 
se la corrente elettrica minima prescritta non puo' essere 
trasmessa;

b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso 
che indichi la durata della sua applicazione ad un 
determinato animale;

c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in 
modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi 
il voltaggio e l'intensita' di corrente utilizzata. 

B. Bagni d'acqua:


1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni 
d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua 
deve essere regolabile in modo da consentire un corretto 
contatto con la testa degli stessi.
L'intensita' e la 
durata della corrente utilizzata in questo caso sono 
determinate dall'autorita' competente in modo da 
garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato 
di incoscienza persistente fino alla morte; 

2) qualora i volatili da cortile siano storditi in 
gruppo in un bagno d'acqua, sara' mantenuto un voltaggio 
sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensita' 
efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei 
volatili; 

3) occorre prendere le misure appropriate per garantire 
un buon passaggio della corrente e segnatamente un 
contatto corretto e l'umidificazione di detto contatto 
tra le zampe e i ganci di sospensione; 

4) i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono 
presentare dimensioni e profondita' appropriate per 
il tipo di volatili da macellare, e non devono 
traboccare al momento dell'entrata. 
L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza 
della vasca; 

5) se necessario deve essere possibile un intervento 
manuale diretto. 
4. Esposizioni al biossido di carbonio:


1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei 
suini non deve essere inferiore al 70% in volume; 

2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i 
dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono 
essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali 
da evitare che gli animali si possano ferire o possano 
subire compressioni al petto e da permettere loro di 
restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo 
di instradamento e la cella devono essere adeguatamente 
illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini 
o l'ambiente circostante; 

3) la cella deve essere munita di dispositivi di 
misurazione della concentrazione di gas nel punto 
di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale 
di allarme perfettamente visibile ed udibile se la 
concentrazione di biossido di carbonio scende al di 
sotto del livello dovuto; 

4) i suini devono essere disposti in recinti o in 
contenitori in modo tale che un suino possa vedere 
altri suini ed essere convogliato nella cella 
contenente gas entro trenta secondi dal momento 
dell'entrata nell'impianto. Essi devono essere 
convogliati il piu' rapidamente possibile dalla 
soglia al punto di massima concentrazione di gas 
ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente 
per rimanere in stato di incoscienza fino a che la 
morte sopraggiunga. 

III. Disposizioni specifiche per l'abbattimento. 


1. Pistola o fucile a proiettili liberi.

Questi metodi che possono essere impiegati per 
l'abbattimento di varie specie e segnatamente per 
la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, 
sono subordinati all'autorizzazione dell'autorita' 
competente che dovra' in particolare assicurarsi 
che vengano utilizzati da personale abilitato a 
farlo e nel rispetto delle disposizioni generali 
dell'articolo 3 della presente direttiva. 

2. Decapitazione e dislocazione del collo.

Questi metodi, utilizzati unicamente per 
l'abbattimento di volatili da cortile, 
sono subordinati all'autorizzazione da 
parte dell'autorita' competente che 
dovra' segnatamente assicurarsi che 
vengano utilizzati da personale 
abilitato a farlo e nel rispetto 
delle disposizioni dell'articolo 3. 

3. Elettrocuzione e biossido di carbonio.

L'autorita' competente puo' autorizzare 
l'abbattimento di varie specie mediante tali 
metodi sempreche' siano rispettate, oltre alle 
disposizioni dell'articolo 3, le disposizioni 
specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II 
del presente allegato; a tal fine, essa fissa 
inoltre l'intensita' e la durata della corrente 
utilizzata, nonche' la concentrazione di biossido 
di carbonio e la durata di esposizione ad esso. 

4. Cassone a vuoto.

Questo metodo, riservato all'abbattimento 
senza dissanguamento di taluni animali da 
consumo appartenenti a specie di selvaggina 
da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) e' 
subordinato all'autorizzazione dell'autorita' 
competente che si accerta, oltre che 
dell'osservanza delle disposizioni 
dell'articolo 3:

R- che gli animali siano posti in un cassone 
a tenuta stagna nel quale viene raggiunto 
rapidamente il vuoto mediante una potente 
pompa elettrica;

R- che la depressione d'aria sia mantenuta 
fino alla morte degli animali;

R- che gli animali siano sottoposti a 
contenzione in gruppo, in contenitori da 
trasporto inseribili nel cassone a vuoto, 
di dimensioni proporzionate allo scopo. 


Allegato D

(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera 
d) 

DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI 


1. Per gli animali che sono stati storditi, 
l'operazione di dissanguamento deve iniziare 
il piu' presto possibile dopo lo stordimento, 
in modo da provocare un dissanguamento rapido, 
profuso e completo. Il dissanguamento deve 
essere effettuato prima che l'animale riprenda 
coscienza. 

2. Il dissanguamento degli animali deve 
essere ottenuto mediante recisione di 
almeno una della due carotidi o dei vasi 
sanguigni da cui esse si dipartono.

Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non 
vanno effettuate altre operazioni sugli 
animali ne' alcuna stimolazione elettrica 
prima della fine del dissanguamento. 

3. Il responsabile dello stordimento, 
impastoiamento, carico e dissanguamento degli 
animali, deve eseguirle consecutivamente su 
un solo animale prima di passare a un altro 
animale. 

4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati 
mediante decapitazione eseguita automaticamente, 
dev'essere possibile l'intervento manuale diretto, 
in modo che, in caso di mancato funzionamento del 
dispositivo, l'animale possa essere macellato 
immediatamente. 


Allegato E

(previsto dall'articolo 10, comma 1) 

METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA 
CONTRO LE MALATTIE 

Metodi ammessi. 


Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle 
disposizioni dell'allegato C e che garantisca 
la morte certa.

L'autorita' competente, nel rispetto delle 
disposizioni dell'articolo 3, puo' autorizzare 
l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento 
degli animali sensibili assicurandosi segnatamente 
che:

R- qualora si ricorra a metodi che non causano 
morte immediata (ad esempio l'uso della pistola 
a proiettile captivo), siano prese le misure 
appropriate per abbattere gli animali il piu' 
presto possibile e ad ogni modo prima che 
riprendano conoscenza;

R- nessun'altra operazione venga iniziata sugli 
animali finche' essa non ne abbia constatato la 
morte. 


Allegato F

(previsto dall'articolo 10, comma 2) 

METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA 

I. Metodi ammessi. 


1. Strumenti a funzionamento meccanico con 
penetrazione nel cervello. 

2. Iniezione della dose letale di una sostanza 
avente proprieta' anestetiche. 

3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco. 

4. Esposizione al monossido di carbonio. 

5. Esposizione al cloroformio. 

6. Esposizione al biossido di carbonio. 

L'autorita' competente decide del metodo piu' 
appropriato di abbattimento per le varie specie 
in questione nel rispetto delle disposizioni 
dell'articolo 3. 

II. Disposizioni specifiche. 


1. Strumenti a funzionamento meccanico con 
penetrazione nel cervello:

a) gli strumenti devono essere posizionati in 
modo che il proiettile penetri nella corteccia 
cerebrale;

b) tale metodo e' ammesso soltanto se 
immediatamente seguito da dissanguamento. 

2. Inoculazione della dose letale di una sostanza 
avente proprieta' anestetiche.

Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici 
che causano immediata perdita di conoscenza seguita 
da morte e unicamente se somministrati nelle dosi 
e con i metodi di inoculazione appropriati. 

3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.

Gli elettrodi devono essere disposti in modo da 
colpire il cervello ed il cuore, restando inteso 
che il livello minimo dell'intensita' di corrente 
deve comportare la perdita immediata della conoscenza 
e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto 
riguarda le volpi, in caso di applicazione degli 
elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare 
per almeno tre secondi una corrente di intensita' 
media pari a 0,3 A. 

4. Esposizione al monossido di carbonio:

a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas 
deve essere concepita, costruita e mantenuta in 
condizioni tali da evitare che gli animali possano 
ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;

b) gli animali devono essere introdotti nella 
cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta 
una concentrazione di monossido di carbonio almeno 
dell'1% in volume, proveniente da una fonte di 
monossido di carbonio alla concentrazione del 100%;

c) il gas prodotto da un motore specialmente 
adattato all'uopo puo' essere utilizzato per 
l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla' 
purche' i test abbiano dimostrato che il gas 
utilizzato:

R- e' stato raffreddato in maniera appropriata;

R- e' stato sufficientemente filtrato;

R- e' esente da qualsiasi materiale o gas irritante;

R- che gli animali possono essere introdotti 
soltanto quando la concentrazione di monossido di 
carbonio raggiunge almeno l'1% in volume;

d) quando viene inalato, il gas deve produrre 
anzitutto un'anestesia generale profonda e, 
infine, morte sicura;

e) gli animali devono restare nella cella finche' 
non siano morti. 

5. Esposizione al cloroformio.

L'esposizione al cloroformio puo' essere 
impiegata per l'abbattimento dei cincilla' 
purche':

a) la cella in cui gli animali sono esposti 
al gas sia concepita, costruita e mantenuta 
in condizioni tali da evitare che gli animali 
possano ferirsi e da consentire la loro 
sorveglianza;

b) gli animali siano introdotti nella cella 
soltanto se questa contiene un composto saturo 
cloroformio/aria;

c) quando viene inalato, il gas provochi 
anzitutto un'anestesia generale profonda 
e, infine, morte sicura;

d) gli animali restino nella cella finche' 
non siano morti. 

6. Esposizione al biossido di carbonio.

Il biossido di carbonio puo' essere utilizzato 
per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincilla' 
purche':

a) la cella in cui gli animali sono esposti al 
gas sia concepita, costruita e mantenuta in 
condizioni tali da evitare che gli animali 
possano ferirsi e da consentire la loro 
sorveglianza;

b) gli animali siano introdotti nella cella 
soltanto qualora l'atmosfera presenti la 
massima concentrazione possibile di biossido 
di carbonio proveniente da una fonte di 
biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;

c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto 
un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;

d) gli animali restino nella cella finche' non siano morti. 


Allegato G

(previsto dall'articolo 10, comma 3) 

ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDENZA 
NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE 


I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini. 


1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che 
produca una morte rapida. 

2. Esposizione al biossido di carbonio. 

3. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare 
l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento 
scientificamente riconosciuti, purche' rispettino 
le disposizioni dell'articolo 3. 


II. Disposizioni specifiche. 



1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che 
produca una morte rapida:

a) gli animali devono essere abbattuti mediante 
un dispositivo munito di lame a rapida rotazione 
o protuberanze di spugna;

b) la capacita' del dispositivo deve essere tale 
che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano 
direttamente uccisi. 

2. Esposizione al biossido di carbonio:

a) gli animali devono essere posti in un'atmosfera 
contenente la concentrazione massima possibile di 
biossido di carbonio proveniente da una fonte di 
biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;

b) gli animali devono restare nell'atmosfera sopra 
definita finche' non siano morti. 

III. Metodi ammessi per l'eliminazione di embrioni. 


1. Per l'uccisione istantanea di tutti gli embrioni 
vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono 
essere trattati mediante il dispositivo meccanico 
descritto al punto II.1. 

2. L'autorita' competente puo' tuttavia autorizzare 
l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento 
scientificamente riconosciuti, purche' rispettino le 
disposizioni dell'articolo 3.